ISSN: 2279–9737

Anatocismo nei finanziamenti: nessuna generalizzata deroga all’art. 1283 c.c. a seguito del decreto CICR

Francesco Quarta, Professore aggregato di Diritto privato, Università di Bologna
Sommario: 

1. Premessa.  2. La prima parte del novellato art. 120, comma 2, lett. b), t.u.b. e l’illusione del carattere innovativo della regola che autorizza la produzione di interessi di mora sugli «interessi debitori maturati». Mancata specificazione del dies a quoe altri problemi terminologici e sistematici.  3. Il rinvio da parte del decreto CICR alla disciplina codicistica sugli interessi di mora, che stabilisce la loro automatica produzione alla scadenza del debito e l’impossibilità di dar luogo ad anatocismo se non nelle eccezionali ipotesi previste dall’art. 1283 c.c.  4. Conclusione: nessuna generalizzata deroga all’art. 1283 c.c. per il c.d. anatocismo bancario. Perplessità sulla «capitalizzazione annuale di interessi e spese» nel prestito vitalizio ipotecario, riservato agli ultrasessantenni

Abstract: 

Il contributo vuole dimostrare che, nonostante il dato letterale possa generare equivoci, la modifica al primo alinea dell’art. 120, comma 2, lett. b) TUB operata per effetto dell’art. 17-bis D.L. 18/2016 («gli interessi debitori maturati [...] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente per la sorte capitale») non consente di desumere per gli interessi moratori alcuna deroga al divieto generale di anatocismo (art. 1283 c.c.), come si può dedurre se si guarda al decreto attuativo del CICR n. 343/2016. 

Il decreto di attuazione, innovando rispetto al testo del TUB, stabilisce che «agli interessi moratori si applicano le norme del codice civile»: il rinvio al codice impedisce di obliterare il principio sul divieto di anatocismo se non nei casi del 2 comma dell’art. 1283 c.c., potendosi ritenere che sì il calcolo degli interessi può avere come base di riferimento gli «interessi debitori maturati», ma che le uniche forme di anatocismo possibili siano ancora quella giudiziale e convenzionale alle condizioni dell’art. 1283, 2 c.c.

 

The article wants to show that – despite the actual data can generate misunderstandings – the change to the first line of art. 120, paragraph 2, lett. b) CBA interpreted in light of art. 17-bis of the decree law 18/2016 stating that: “accrued debit interests [...] cannot generate further interest, except for default interest, and are calculated exclusively for the capital destiny” does not allow the deduction of the exception to the general prohibition of compound interest for default interest (Article 1283 of the Civil Code), as can be assumed if one looks at the implementing decree of the ICRC n. 343/2016.

The decree of implementation establishes that "the cessation interests are subject to the rules of the civil code" – this vision is innovative compared to the classic one given under CBA. The reference to the Civil Code prevents the eradication of the principle on the prohibition of compound interest except in the cases of the 2nd paragraph of art. 1283 of the Civil Code. Thereby, in the latter case it can be assumed that the calculation of interest can have the "accrued debit interests" as a basis, but that the only possible forms of compound interest are still the judicial and conventional ones under pursuant the conditions listed under art. 1283, 2 Italian Civil code.