ISSN: 2279–9737

Buona fede e tutela dell'investitore tra la sentenza delle Sezioni Unite in materia di "nullità selettiva" e il sistema della Mifid II (ovvero "dell'obbligo a porgere l'altra guancia")

Cass., Sez. Un., 4 novembre 2019, n. 28314, rel. Acierno
Gioacchino La Rocca, Professore Ordinario di Diritto privato, Università degli Studi di Milano "Bicocca"
Sommario: 

1. La regola operazionale posta da Cass. SU 4 novembre 2019 n. 28314 in materia di nullità selettive – 2. La clausola di correttezza e buona fede come «criterio ordinante» del mercato – 3. Solidarietà, buona fede e tutela dell’investitore

Abstract: 

Dopo aver esaminato la regola operazionale dettata dalle Sezioni Unite in materia di “nullità selettiva”, l’articolo si sofferma sull’evoluzione del principio di correttezza e buona fede, che sembra essere ormai divenuto anche uno strumento utilizzato dal giudice per incidere sul diritto positivo ed orientarne l’applicazione.
Infine, l’autore si chiede se anche la tutela dell’investitore debba ascriversi al principio di solidarietà, correttezza e buona fede, come ritenuto dalle sezioni unite, oppure se abbia una sua autonoma radice fondativa.

After the examination of the rule established by Sezioni Unite of Italian Supreme Court about “nullità selettive”, the essay highlights the development of good faith principle in Italian law as a tool available to the judge to restrict the law when he thinks wold be unfair in that class of cases.
Lastly, the essay analyses the Italian Supreme Court assertion according to investor protection has its roots on good faith and social solidarity principles. The essay criticizes this assumption and affirms that in the system of MIFID II the investor protection is a main value and a stand-alone cornerstone of regulation.