Claims made, rischio e sinistro nell’assicurazione della responsabilità civile: prime riflessioni alla luce dell’ordinanza di rimessione n. 1465/2018
Sommario: 1. Il problema prescelto. - 2. La “tipizzazione” del modello. 3. Le dissonanze negli interventi della Suprema Corte. - 4. “Sinistro”, “danno” e “rischio” nelle assicurazioni contro i danni. - 5. “Sinistro”, “danno” e “rischio” nelle assicurazioni della responsabilità civile: una diversa prospettiva.
Il commento in questione trae spunto dall’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 1465/2018 in cui vengono evocati due nodi problematici: l’individuazione della nozione di sinistro nell’assicurazione sulla responsabilità civile e la meritevolezza del contratto allorquando misura e limiti dell’indennizzo siano stabiliti pattiziamente. Sicché, una volta ricordato il funzionamento dell’art. 11 della Legge Gelli – Bianco, soprattutto per quanto riguarda l’ultrattività della garanzia, che opera fino a dieci ani dalla cessazione dell’attività professionale, viene instaurato un dialogo con le SS. UU n. 9140/2016. La pronuncia del 2016 ha stabilito che, affinché il rischio si intenda verificato, anche in presenza di una clausola claims made, è necessaria la manifestazione di volontà del danneggiato alla richiesta risarcitoria, ponendosi in contrasto con l’ordinanza esaminata in questo contributo. Tale contrasto ha consentito all’A. di chiarire i concetti di sinistro, danno e rischio. Nell’assicurazione contro i danni il primo deve essere inteso come il fatto idoneo a provocare il danno (si veda a proposito l’interpretazione degli artt. 1882, 1913 e 1914 c.c.), il rischio quale interesse al risarcimento del danno e il danno quale diminuzione patrimoniale che determina l’insorgenza dell’obbligo risarcitorio. La clausola claims made perciò derogherebbe al modello legale previsto dal 1917 c.c., ma il rischio dedotto nella polizza rimarrebbe il medesimo, costituito dal fatto illecito dell’assicurato
The comment takes a cue from the ordinance no. 1465/2018 that referred the matter to Italian High Court United Chambers, in which two problematic aspects are evoked: accident’s notion in third party liability insurance and if the contract could be recognised by the legal system when measure and limits of insurance claims are fixed by contract. So, after having pointed out that how article 11 Gelli – Bianco Law works, in particular about the retroactivity of insurance coverage that works for ten years from end of professional activity, it is build a connection with High Court judgment, from United Chambers, no. 9140/2016. This judgement stated that, in order that the risk is verified, also in presence of a claims made clause, it is necessary the expression of will from the damaged party to get the compensation, so conflicting with the ordinance examined in this article. This contrast has allowed to clarify the concepts of claim, damage and risk. In case of non – life insurance, claim has to be understood as the fact that could cause a damage (see the interpretation of civil code articles 1882, 1913 and 1914), the risk has to be intended as the interest to get a compensation and damage as financial loss which determines the occurrence of pecuniary compensation. Claims made clause, therefore, would derogate from legal model provided by article 1917 of civil code, but the risk included in the policy should be the same, determined by insured’s tort.