ISSN: 2279–9737

Credito fondiario: sulle conseguenze negoziali del superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b., tra Cassazione e corti di merito

Ugo Malvagna, Professore Associato di Diritto dell’economia e dei mercati finanziari, Università degli Studi di Trento
Sommario: 

A seguito della sentenza della Corte di Cass. 28 novembre 2013, n. 26672, la quale ha escluso che il superamento del limite di finanziabilità del credito fondiario previsto dall’art. 38 t.u.b. e dalla relativa disciplina amministrativa comporti l’invalidità del contratto, si è venuto a consolidare un contrasto tra le Corti di merito e quella di legittimità proprio in ordine alle conseguenze rimediali della violazione del limite normativamente previsto. Mentre la Suprema Corte sembra assumere come consolidato l’orientamento inaugurato nel novembre 2013, i giudici territoriali appaiono restii ad accogliere il principio di diritto ivi espresso. Il contributo analizza gli argomenti contro e a favore la tesi della nullità.

After the ruling of the Italian Supreme Court, November 28th 2013 no. 26672, according to which the breach of the financing threshold set out by Art. 38 of the Italian banking Law and the administrative Regulation thereof would not result in the nullity of the contract, a contrast between the Supreme Court and territorial Courts arose with reference to the consequences of the breach of the above-said threshold. While the Supreme Court assumes the ruling of November 2013 as a proper precedent, territorial Courts appear to be more skeptical about it. The paper analyses the arguments in favor and against the nullity.