ISSN: 2279–9737

Distributed ledger technology e ICOs (una favola giuridica sisifea sul diritto dei mercati finanziari e l'innovazione)

Aldo Laudonio, Professore associato di diritto commerciale, Università degli Studi di Catanzaro
Sommario: 

1. Introduzione. – 2. Cenni descrittivi sul fenomeno. – 3.1 Security tokens tra diritto cartolare e registri informatici. – 3.2 Security tokenstra diritto societario e dei mercati finanziari. – 4. Oltre il muro, inseguendo Sisifo

Abstract: 

Fin dagli esordi del fenomeno della digitalizzazione dei mercati finanziari attraverso le tecnologie a registro distribuito (DLT) e le cripto-attività, gli studiosi ed i legislatori hanno affrontato l’enigma della loro natura e della loro compatibilità con dei sistemi giuridici che non le contemplavano. La loro risposta, molto frequentemente, è stata di evidenziare la necessità di aggiungere – in molti casi solo per reagire velocemente alla concorrenza regolatoria – un nuovo complesso di regole specificamente concepite per accoglierle accanto agli “antiquati” diritto societario e dei mercati finanziari, anziché adeguare questi corpora normativi per quanto ritenuto necessario alle nuove tecnologie. L’interrogativo sulla compatibilità di questi nuovi e complessi elementi del mondo Fintech con l’ordinamento giuridico italiano in materia di società e mercati finanziari è affrontato in questo contributo prendendo in considerazione il diritto UE in rapida evoluzione e le riforme francesi e tedesche in materia, sottolineando la potenziale flessibilità – frequentemente sottovalutata – intrinseca nelle nostre leggi ed i rischi che potrebbero derivare da un’introduzione non sufficientemente meditata di un separato insieme di regole dedicate esclusivamente alla finanza digitalizzata.

 

Since the beginning of the phenomenon of the digitization of finance through distributed ledger technologies (DLTs) and crypto-activities, scholars and legislators have faced the conundrum of their nature and compatibility with legal frameworks that do not contemplate them. Their answer, very often, was to point out the necessity of adding – in many cases only to quickly respond to the regulatory competition – a new set of rules designed specifically to accommodate them next to the “old fashioned” financial markets and company laws, instead of adjusting to the extent necessary, these bodies of law to the new technologies. The question of the compatibility of these new complex elements of the Fintech world with the existing Italian legal framework on companies and financial markets law is studied in this paper taking into account the rapidly evolving EU legislation and the French and German reforms, highlighting the often underrated potential of flexibility inherent in our law and the risks that could originate from an insufficiently meditated introduction of a separate set of rules dedicated only to digitized finance.