Finanziamento delle PMI e nuove tecnologie fra raccolta del capitale e creazione di “valori”
1. Il crowdfunding come forma alternativa di accesso al credito per le PMI. – 2. La creazione di un ecosistema imprenditoriale favorevole alla creazione e allo sviluppo delle PMI nel prisma delle fonti europee e l’evoluzione normativa del fenomeno. – 3. La rivoluzione del sistema attraverso la creazione di nuovi “valori” e la raccolta di Finanzkapital alla luce del processo di «disintermediazione». – 4. Blockchain, criptovalute e cryptocrowdfunding: la raccolta di capitale nelle PMI nell’era della sharing economy. – 5. Il conferimento di criptovalute nelle PMI: (brevi) considerazioni a margine di una recente giurisprudenza di merito. – 6. Riflessioni conclusive.
Il contributo affronta il problema del finanziamento delle PMI, alla luce delle norme sull’equity based crowdfunding e dell’espansione di un altro fenomeno, rappresentato dalla creazione e dall’utilizzo, sul mercato dei capitali, delle criptovalute.
Dopo avere analizzato le ragioni della sua introduzione e l’evoluzione normativa della disciplina dell’equity based crowdfunding che ha portato all’attuale definizione del suo campo di applicazione a tutte le PMI, in qualsiasi forma costituite, evidenzia come la riferibilità di tale tecnica ad un ambito, quale quello della società a responsabilità limitata, a cui era tradizionalmente estranea qualsiasi forma di autofinanziamento, abbia rappresentato una rivoluzione copernicana, in grado di segnare il passaggio dal diritto societario “classico” ad un diritto societario “nuovo”, capace di rinnovarsi e trasformare lo sviluppo delle nuove tecnologie in un punto di forza.
Muovendo dall’idea che il suo successo appaia, di fatto, ascrivibile al medesimo fenomeno che ha condotto alla creazione e alla diffusione delle monete virtuali, si interroga quindi sul ruolo che le nuove tecnologie possono avere nel finanziamento delle PMI anche alla luce dello sfruttamento della tecnica rappresentata dalla blockchain e il ricorso al cryptocrowdfunding.
Dopo una breve indagine in ordine alla natura e ai rischi insiti nella creazione delle monete virtuali, si pone pertanto l’obiettivo di verificare – in considerazione delle premesse poste – se le criptovalute possano costituire oggetto di conferimento nelle società di capitali e, analizzando in chiave critica alcune recenti sentenze di merito, giunge ad una conclusione differente da queste. Il lavoro trova infatti la sua originalità nella soluzione offerta, secondo cui il conferimento di criptovalute, mentre nelle società per azioni non sembra ammissibile, nelle società a responsabilità limitata è resa possibile dall’applicazione analogica dell’art. 2464, comma 6, c.c.
The paper deals with the problem of financing SMEs, in the perspective offered by the equity based crowdfunding and (by) the expansion of another phenomenon, represented by the creation and use, on the capital market, of cryptocurrencies.
After having analyzed the reasons related to its introduction into the Italian and European legal systems and the regulatory evolution of the phenomenon that led to the current definition of the field of application of the relative regulations to all SMEs, in whatever form they are constituted, the contribution highlights as its traceability to an area, such as that of the limited liability company, to which any form of self-financing was traditionally foreign, represented a Copernican revolution, able to mark the transition from “classic” company law to a “new” company law, capable of renewing itself and transforming the development of new technologies into a strength.
It starts from the idea that its success appears attributable to the same phenomenon that led to the creation and diffusion of virtual currencies and studies the role that new technologies can have in financing SMEs, also for the exploitation of technique represented by the blockchain and through the use of cryptocrowdfunding.
After a brief examination of the nature and risks associated with the creation of virtual currencies, therefore the paper has the objective of verifying - in consideration of the premises posed - whether cryptocurrencies can be transferred as contribution to (business) corporations and, critically analyzing some recent (trial) judgments, reaches a different conclusion. It finds its originality in the solution offered, according to which the transfer of cryptocurrencies, while in public limited companies is not admissible, in limited liability companies is possible through the analogical application of art. 2464, paragraph 6, of the Italian Civil Code.