ISSN: 2279–9737

Il diritto di ritenzione tra funzione di garanzia e funzione solutoria

Gabriella Cazzetta, Ricercatrice in Diritto privato, Università della Calabria
Sommario: 

1. Premessa: inquadramento del problema. – 2. La ritenzione c.d. semplice quale forma di garanzia “in senso lato” del credito. – 3. La ritenzione c.d. privilegiata: la funzione pubblicitaria della ritenzione e l’indipendenza dell’effetto della prelazione dal rapporto materiale tra creditore e bene. – 4. Le differenze tra diritto di ritenzione e pegno e l’autonomia della funzione di garanzia rispetto a quella solutoria. – 5. Ammissibilità della ritenzione convenzionale: il problema dell’oggetto. – 6. La ritenzione nel sistema delle forme di autotutela del credito – 7. I diversi gradi di efficacia della ritenzione convenzionale: la vincolatività inter partes e le possibili configurazioni della fattispecie rilevanti ai fini della sua ulteriore efficacia erga omnes.1. Premessa: inquadramento del problema. – 2. La ritenzione c.d. semplice quale forma di garanzia “in senso lato” del credito. – 3. La ritenzione c.d. privilegiata: la funzione pubblicitaria della ritenzione e l’indipendenza dell’effetto della prelazione dal rapporto materiale tra creditore e bene. – 4. Le differenze tra diritto di ritenzione e pegno e l’autonomia della funzione di garanzia rispetto a quella solutoria. – 5. Ammissibilità della ritenzione convenzionale: il problema dell’oggetto. – 6. La ritenzione nel sistema delle forme di autotutela del credito – 7. I diversi gradi di efficacia della ritenzione convenzionale: la vincolatività inter partes e le possibili configurazioni della fattispecie rilevanti ai fini della sua ulteriore efficacia erga omnes.

Abstract: 

Il diritto di ritenzione resta, ancora, una figura priva di una disciplina generale. Esso, tuttavia, manifesta una capacità di adattarsi alle esigenze della contrattazione privata, soprattutto bancaria, per la sua idoneità a svolgere una funzione di garanzia “in senso lato” del credito, e a essere strumentale alla realizzazione di forme convenzionali di autotutela esecutiva. Lo scritto si propone, dunque, di ragionare sui caratteri della figura e sulla sua utilizzabilità oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

The right of retention still remains a figure without general discipline. However, it has ability to adapt himself to the needs of private bargaining, especially banking, for its suitability to perform a guarantee function “in a broad sense”, and to be instrumental to realization of conventional forms of executive self-protection. The paper therefore wants to think about the characters of the figure and its usability beyond the cases expressly provided for by law.