ISSN: 2279–9737

La giurisdizione sui “regolamenti sanzionatori” di Consob spetta al giudice amministrativo. Nota a Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 febbraio 2019, n. 1355.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 febbraio 2019, n. 1355, est. Russo
Gianluca Romagnoli, Professore Associato di Diritto dell'Economia, Università degli Studi di Padova
Abstract: 

Con provvedimento della Sez. VI, 26 febbraio 2019, n. 1355, il Consiglio di Stato ha affermato che «spetta alla giurisdizione amministrativa l’esame dei vizi dei regolamenti sanzionatori di Consob quando l’oggetto del giudizio sia l’atto regolamentare o amministrativo “a monte” della determinazione punitiva. Il pregiudizio che deriva recta via dal regolamento sul procedimento - senza alcuna connessione con l’adozione del provvedimento sanzionatorio - trova la sua causa nel cattivo esercizio del potere la cui cognizione è riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo». Tale sentenza deve essere apprezzata non solo per la sua coerenza con i principi normativi e le coordinate costituzionali, ma anche perché conferma l’ineludibilità di un sindacato approfondito ed effettivo su tutti gli atti delle autorità amministrative indipendenti.

 

With decision by the Sixth Section, February 26th 2019, the State Council ruled that «it belongs to the administrative jurisdiction the review of penalty regulation adopted by Consob when the subject of the judgment is the regulatory or administrative “behind” the sanctioning measure. The detriment that derives recta via from the regulation on sanctioning – without any connection with the adopted measure – finds its source in the illegitimate exercise of the power, whose jurisdiction is reserved to the administrative judge». This ruling has to be endorsed, not only because it is consistent with the normative principles and constitutional guidelines, but also because it reaffirms the unavoidability of a full and effective review on all acts adopted by independent authorities.