ISSN: 2279–9737

La nuova garanzia mobiliare introdotta con L. n. 119 del 2016. Aspettando il registro informatizzato dei pegni non possessori.

Francesca Dell'Anna Misurale, Professore associato di Diritto privato, Università del Salento
Sommario: 

1. Premessa. Occasione e delimitazione dell’indagine. – 2. L’evoluzione del quadro normativo di riferimento. La nuova garanzia pignoratizia delineata dal legislatore: superamento dello spossessamento e valorizzazione dell’autonomia privata. – 3. Gli aspetti critici della disciplina tra esigenze interpretative e integrazione negoziale.

Abstract: 

La nuova garanzia pignoratizia delineata dalla legge n. 119 del 2016 segna una profonda evoluzione rispetto alle discipline passate. Non si limita, cioè, a lasciare alla disponibilità del debitore il bene assoggettato a vincolo, ma valorizza anche l’autonomia privata, nel dare grande spazio alle parti nella definizione del regolamento contrattuale. Malgrado le buone intenzioni, la normativa non è ancora stata attuata, causa la mancata adozione del registro informatizzato dei pegni non possessori, necessario a garantire la funzione di pubblicità e, quindi, di opponibilità ai terzi. Nondimeno, la dottrina riscontra alcune ambiguità nella lettera della legge, riguardanti i soggetti a cui la stessa si riferisce (se solo imprenditori iscritti nel registro delle imprese o anche i non iscritti); il difetto di coordinamento con la disciplina dei diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale ed il parametro di riferimento per stabilire il valore economico del vincolo. Si prospettano, allora, dei correttivi.

 

The new guarantee outlined by Law no. 119 of 2016 (pegno senza spossessamento) marks a profound evolution with respect to past disciplines. This new guarantee contract does not limit itself to a restriction to the availability of the debtor, but also enhances private autonomy, giving great space to the parties in defining the contractual regulation. Despite the good intentions, the legislation has not yet been implemented, due to the failure to adopt the digital register of non-possessory pledges (pegno senza spossessamento), necessary to guarantee the publicity and, therefore, the full effect of the guarantee vis-à-vis third parties. Nevertheless, commentators find some ambiguities in the letter of the law, concerning the subjects to whom it refers (only entrepreneurs registered in the register of companies or even non-members) and the possibility that the discipline refers a prerequisite (the quality of a pledge on a future asset); the lack of coordination with the regulation of guarantees on industrial property rights and the parameter for establishing the economic value of the constraint. Some correctives are suggested by the author.