La soggettività dei fondi comuni di investimento: appunti a margine della pronuncia di Tribunale di Milano
La sentenza del Tribunale di Milano n. 7232 del 10 giugno 2016 afferma con chiarezza l’autonomia patrimoniale dei fondi comuni di investimento dalla società di gestione cui sono riconducibili (già dato pacifico specie a livello normativo). La stessa segna una svolta rispetto al noto precedente di legittimità (Cass. 16605/2010) che aveva invece ritenuto i fondi comuni di investimento quali meri patrimoni separati rispetto a quello proprio della società di gestione. L’autore aderisce alla soluzione della corte meneghina ed evidenzia la sterilità delle discussioni in merito alla soggettività giuridica del fondo, superate dal dato positivo della loro autonomia patrimoniale.
The decision rendered by the Court of Milan on June 10th, 2016 (no. 7232) clearly states that mutual investment funds’ assets do not belong to the company which runs the fund. The decision marks a turning point with respect to the well-known precedent of the Italian Supreme Court no. 16605/2010, which had instead considered mutual funds as mere separate assets of the company which runs the fund. The author adheres to the solution of the court and highlights the sterility of the discussions regarding the legal subjectivity (soggettività giuridica) of the fund, overcome by their patrimonial autonomy.