Le clausole ‘in deroga’ nella fideiussione
Gabriella Cazzetta, Ricercatrice in Diritto privato
1.Premessa. 2. Applicabilità dell’art. 1341, cpv., c.c. alle garanzie fideiussorie. 3. Il rapporto di accessorietà tra garanzia e credito ed i suoi riflessi in termini di applicazione della disciplina consumeristica a favore del fideiussore. - 4. Le clausole in deroga all’art. 1948 c.c. 5. Le clausole in deroga all’art. 1956 c.c. 6. Le clausole in deroga all’art. 1957 c.c. 7. Sull’ammissibilità della c.d. clausola di reviviscenza. 8. Clausole ‘in deroga’ nella fideiussione bancaria e violazione della normativa antitrust.
Il contributo analizza le clausole in “deroga” nella fideiussione, ossia delle clausole che si discostano dalla disciplina legale. Svolgendo il contratto di fideiussione la propria funzione in contesti di mercato – connotati perciò dalla standardizzazione delle condizioni contrattuali –, il tema viene quindi trattato nella prospettiva della vessatorietà ex artt. 1341 e 1342 c.c. e 33 cod. cons. Anzitutto, si affronta il tema del fideiussore-consumatore alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, della Corte di Cassazione e dell’ABF (con particolare riferimento alla tesi del c.d. professionista di rimbalzo). L’articolo viene quindi a concentrarsi sulle clausole in deroga all’art. 1948 c.c., all’art. 1956 e all’art. 1957. Successivamente, si tratta il tema della validità della c.d. clausola di reviviscenza. Infine, si affronta il problema, vivo a livello giurisprudenziale, della validità delle clausole “in deroga” per il caso di violazione della disciplina antitrust da parte delle banche predisponenti.
This paper analyzes derogation clauses in personal guarantees. Provided that personal guarantees deploy their main functions in contracts put in place by banks or other professionals – so that the contract terms are standardized –, the topic is dealt with in the perspective of the provision «oppressiveness» under Articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code and 33 of the Consumer Code. Firstly, the issue of the guarantor-consumer is faced, in the light of the rulings by ECJ, the Italian Supreme Court and the Banking Ombudsman. Then, the paper focuses on derogation to Article 1948, 1946 and 1957 of the Italian Civil Code. Furthermore, the validity of the «resurgence clause» is considered. Eventually, the paper examines the topic – which is of vibrant interest in case-law – of the validity of derogation clauses in the case of breach of antitrust law by banks that draw standardized contracts.