Il privilegio industriale per il credito agevolato (d.lgs. n. 1075 del 1947)
1. Il privilegio industriale per il credito agevolato. 2. La vigenza della norma. 3. L’oggetto del privilegio. 4. Le formalità pubblicitarie per l’opponibilità ai terzi. 5. Concorso con altre prelazioni.
Il privilegio di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 1075 del 1947 costituisce un privilegio speciale, che non trova la sua fonte in una convenzione tra le parti, quanto piuttosto nell’ammissione con provvedimento amministrativo dell’impresa al regime del credito agevolato. Il carattere risalente della disposizione impone una previa ricognizione atta a verificarne l’attuale vigenza. Tale ricognizione conferma l’attualità della disciplina ed è altresì occasione di confronto con fattispecie di privilegio contigue, quale il privilegio di cui all’art. 46 del TUB. L’autore propone in seguito una lettura moderna della disciplina, che attribuisce a tale privilegio il carattere - ormai in via di diffusione anche tra le garanzie reali - della rotatività. Infine, l’autore esamina l’intricata disciplina delle formalità pubblicitarie funzionali a rendere il privilegio in discorso opponibile a terzi.
The privilegio provided for by Article 3 of law decree no. 1075 of 1947 is not based on an agreement between the parties but rather on the administrative measure that allows the company to access to credit aids (credito agevolato). The author points out a modern interpretation of this discipline, comparing it to similar current discipline such as the one of Article 46 of the Italian banking Act (TUB and giving to the right in question (privilegio)a revolving nature (rotatività). Finally, the author examines the tangled discipline of publicity rules (formalità pubblicitarie) that are functional to make the privilegioenforceable against third parties.