ISSN: 2279–9737

La trascrizione degli acquisti immobiliari perfezionati da SGR e Trustee per conto di fondi privi (o meno?) di soggettività giuridica. Soluzioni non univoche.

Alberto Gallarati, Professore associato di Diritto privato, Università degli Studi di Torino
Sommario: 

1. Premessa.  2. La controversa natura dei fondi comuni di investimento.  3. Le modalità di esecuzione della trascrizione in favore del gestore. SGR e trustee.

Abstract: 

L’articolo prende spunto da una recente pronuncia del Tribunale di Mantova che afferma che gli acquisti immobiliari compiuti da SGR operanti per conto di Fondi Comuni di Investimento devono essere trascritti a favore della società, con semplice indicazione nel quadro D del nome del Fondo cui l’acquisto dev’essere imputato, partendo dal presupposto, ormai consolidato in Cassazione, secondo cui i Fondi Comuni di Investimento sono privi di soggettività giuridica autonoma, costituendo invece i beni del Fondo un patrimonio separato della società di gestione. 

La segregazione patrimoniale dei beni gestiti in fondo discende così unicamente dalla norma sostanziale del T.u.f., non occorrendo alcuna ulteriore trascrizione contro la società di gestione né per gli acquisti né per le costituzioni in trust quando la società è il trustee, costituendosi anche in questo caso l’effetto segregativo in forza delle norme sostanziali in tema di trust dettate dalla Convenzione dell’Aja. 

Ciò nondimeno la rilevanza esterna del trustee, che si interfaccia nel mercato con i terzi e a cui la legge addossa obblighi di ricostituzione del patrimonio per gestione negligente e la rilevanza della struttura organizzativa di alcuni trust imporrebbero, secondo l’autore, un’attenzione anche da un punto di vista pubblicitario; sicché una soluzione giuridicamente ed economicamente efficiente, in coerenza con la funzione informativa della pubblicità immobiliare, imporrebbe in sede di nota di trascrizione di dar conto, a prescindere dalla soggettività giuridica, del reale titolare sostanziale dei beni. 

 

The paper explores a recent decision issued by the Court of Mantova stating that real estate acquisitions carried out by Italian SGR on behalf of mutual funds shall be transcripted in favor of the management company, proceeding only with the indication in the relevant section (Quadro D) of the name of the Fund involved in the acquisition. This in accordance with the consolitaded assumption of the Supreme Court of Cassation, which considers Mutual Funds as entities without legal personality and their assets as a cover pool owned by the management company.

As a consequence, the asset under management segregation emerges merely from the main rule present in the Italian t.u.f. stating that, when the company acts as a Trustee, no additional transcriptions are demanded to the management company neither concerning acquisitions, nore concerning the Trust incorporation. Also in this case, the assets under management segregation is established according to substancial rules applicable in order to Hague Convention.

Nevertheless, both the external relevance of the trustee acting in open market with third parties and to which the law sets obligations concerning the recovery of the capital in case of negligent management and the relevance of trusts internal organization structure would require, according to the autor, more attention on the correct transcriptions of assets. An efficient solution from a legal and economic perspective, in accordance with the real estate registration requirements, would require, during the registration deed and regardless of the legal personality, to indicate the real substantial owner of the assets.