ISSN: 2279–9737

Fideiussore persona fisica e attribuzione dello status di consumatore

Trib. Milano, 29 novembre 2018, est. Guantario
Carmela Robustella, Professore associato di Diritto dell'Economia, Università di Foggia
Vincenza Meccola, Dottoressa di ricerca
Sommario: 

Sommario:  1.- Il fatto e le questioni. 2.- La teoria del c.d. “professionista di riflesso o di rimbalzo”. 3.- L’innovativo orientamento assunto dalla Corte di Giustizia. 4.- La questione dello status del garante nell’ambito di un contratto autonomo di garanzia. 5.-  Conclusioni

Abstract: 

Lo status professionale di un soggetto che ottenga una garanzia non può riverberarsi ipso iure sulla posizione del fideiussore garante, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di un collegamento funzionale intercorrente fra fideiussore – garante e debitore garantito.  Secondo l’art. 3 del Codice del consumo, infatti, la finalità per la quale un soggetto  agisce e che funge  da fattore discriminante tra la figura del consumatore e quella del professionista è ascrivibile all’attività svolta dalla persona stessa  e non certamente all’attività di un terzo, sia esso pure il debitore garantito.

 

The professional status of a person who obtains a guarantee cannot reflect ipso iure on the position of the guarantor, unless the existence of a functional link between the guarantor and the guaranteed debtor is demonstrated. Indeed, pursuant to art. 3 of the Consumer Code the purpose for which a subject acts and which acts as a discriminating factor between the figure of the consumer and that of the professional is due to the activity carried out by the person himself/herself and certainly not to the activity of a third party, be it also the secured debtor.