Fideiussore persona fisica e attribuzione dello status di consumatore
Vincenza Meccola, Dottoressa di ricerca
Sommario: 1.- Il fatto e le questioni. 2.- La teoria del c.d. “professionista di riflesso o di rimbalzo”. 3.- L’innovativo orientamento assunto dalla Corte di Giustizia. 4.- La questione dello status del garante nell’ambito di un contratto autonomo di garanzia. 5.- Conclusioni
Lo status professionale di un soggetto che ottenga una garanzia non può riverberarsi ipso iure sulla posizione del fideiussore garante, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di un collegamento funzionale intercorrente fra fideiussore – garante e debitore garantito. Secondo l’art. 3 del Codice del consumo, infatti, la finalità per la quale un soggetto agisce e che funge da fattore discriminante tra la figura del consumatore e quella del professionista è ascrivibile all’attività svolta dalla persona stessa e non certamente all’attività di un terzo, sia esso pure il debitore garantito.
The professional status of a person who obtains a guarantee cannot reflect ipso iure on the position of the guarantor, unless the existence of a functional link between the guarantor and the guaranteed debtor is demonstrated. Indeed, pursuant to art. 3 of the Consumer Code the purpose for which a subject acts and which acts as a discriminating factor between the figure of the consumer and that of the professional is due to the activity carried out by the person himself/herself and certainly not to the activity of a third party, be it also the secured debtor.