Linee di credito c.dd. autoliquidanti e (malinteso) contrasto tra funzione del contratto e tutela della par condicio creditorum
1. Prima questione preliminare: La qualificazione del contratto. Emersione di un’operazione economica complessa. 2. La preliminare questione dello stato di esecuzione del contratto. Necessaria limitazione del campo d’indagine al trattamento giuridico del credito erogato dalla banca prima dell’apertura del concordato cui sia seguito l’incasso delle somme presso terzi. 3. Opponibilità al concordato del regolamento privato nel suo complesso: la violazione solo apparente del principio di cristallizzazione e del divieto di compensazione. Il permanere dell’incertezza operativa a causa del dialogo sordo tra Corte di Cassazione e corti di merito. 4. Il necessario superamento delle ultime resistenze alla luce di un ripensamento sistematico della fisionomia del rapporto obbligatorio. Emersione di una funzione economica del contratto programmata nel rispetto della par condicio creditorum.
Le operazioni di credito c.dd. autoliquidanti si presentano come operazioni economiche complesse nelle quali rileva la volontà delle parti di predestinare al rimborso dell’anticipazione bancaria i crediti del debitore verso terzi. Tale effetto di preordinazione è decisivo ai fini della datazione del titolo di legittimazione della banca all’incasso delle somme portate a compensazione del suo credito e colloca la fattispecie nel contesto di una più ampia riflessione sulle possibili configurazioni delle prerogative del creditore.
Self-liquidating credit operations appear as complex economic transactions in which the will of the parties is relevant in order to destine the debtor’s credits to third parties to refund the bank advance. This kind of pre-order effect is fundamental for dating the bank's legitimacy title for the collection of sums paid to offset its credit. Furthermore, it places the case in the context of a broader reflection about the creditor’s prerogatives.