La protezione del programma negoziale dalle vicende soggettive sofferte dalle parti: tracce di un valore nell’ordinamento
1. Come si pone il nostro ordinamento di fronte alla questione delle sopravvenienze pregiudizievoli sulla funzionalità dei contratti tra privati? – 2. Le due casistiche tipiche di sopravvenienze: l’impossibilità sopravvenuta e la eccessiva onerosità – 3. La nozione di buona fede e la sua portata sistematica anche quale possibile fonte di integrazione del contratto – 4. I principi a protezione del programma negoziale ricavabili dalle prassi del commercio internazionale – 5. Continua: la regolamentazione delle sopravvenienze nei contratti di Take or Pay e nei patti parasociali – 6. La rinegoziazione: l’indispensabile aiuto di commissioni tecniche composte da professionisti neutrali ed i limiti sul versante della c.d. enforceability.
Il lavoro prende in esame il tema di come l’ordinamento italiano si pone di fronte alla questione delle sopravvenienze pregiudizievoli sulla funzionalità dei contratti tra privati. Vengono prese rispettivamente in rassegna le casistiche tipiche di sopravvenienze dell’impossibilità sopravvenuta e dell’eccessiva onerosità, la nozione di buona fede quale possibile fonte di integrazione del contratto, nonché i principi a protezione del programma negoziale ricavabili dalle prassi del commercio internazionale e viene approfondito l’istituto della rinegoziazione con particolare riguardo ai limiti della sua enforceability. Limiti che hanno convinto dell’indispensabile aiuto, ogniqualvolta la rinegoziazione non si concluda spontaneamente, ricavabile dal coinvolgimento di commissioni tecniche composte da professionisti neutrali.
The paper examines the issue of how Italian legal system deals with the question of harmful contingencies on the functionality of contracts between private parties. The typical cases of contingencies for supervening impossibility and excessive onerousness, the notion of good faith as a possible source of integration of the contract, as well as the principles in protection of the negotiation programme derivable from the practices of international commerce are respectively reviewed. The institute of renegotiation, with special regard to the limits of its enforceability, is tackled too. These limits have convinced of the indispensability of the involment of technical committees composed of neutral professionals, whenever renegotiation is not spontaneously concluded.