Ancora un ripensamento sulla natura del diritto ex art. 119, comma 4°, t.u.b.
1. Il rapporto tra gli artt. 119, comma 4°, t.u.b. e 210 c.p.c. nell’attuale giurisprudenza. – 2. Il diritto del cliente alla consegna dei documenti bancari come norma di trasparenza. – 3. La non riconducibilità (anche sul piano temporale) degli estratti conto al quarto comma dell’art. 119 t.u.b. – 4. I soggetti legittimati alla richiesta di copia della documentazione bancaria. – 5. La permanenza sul piano sostanziale dell’istanza giudiziale con cui si esercita il diritto ex art. 119, comma 4°, t.u.b.
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul dibattuto rapporto tra l’art. 119, comma 4, t.u.b. e l’art. 210 c.p.c. Più in particolare, la questione affrontata attiene alla possibilità per il cliente di richiedere la documentazione bancaria direttamente in sede giudiziaria attraverso lo strumento dell’istanza di esibizione a prescindere da una precedente richiesta avanzata in sede stragiudiziale. Il commento si sofferma poi sull’ambito di applicazione dell’art. 119, comma 4°, t.u.b., dal punto di vista oggettivo e soggettivo.
The paper relates to a recent sentence by the Court of Cassation regarding the controversial relationship between the art.119, paragraph 4, t.u.b. and the art. 210 c.p.c. More specifically, the issue addressed concerns with the possibility for the customer to ask the bank documentation directly in court through the request made to the judge regardless of a previous request made in the out-of-court proceedings. The comment then focuses on the objective and subjective scope of art. 119, paragraph 4, t.u.b.