ISSN: 2279–9737

Oltre la violazione dei doveri informativi nei servizi di investimento. La Cassazione e il nesso di causalità

Alberto Mager, Dottorando di ricerca, Università Commerciale Luigi Bocconi
Sommario: 

1. La richiesta risarcitoria come rimedio usualmente utilizzato dalla prassi a fronte del riscontro della violazione dei doveri informativi da parte dell’intermediario. – 2. Le prime risposte della Cassazione sul punto del nesso di causalità. – 3. Generalità della recente evoluzione. – 4. Un orientamento minoritario: l’investitore ha l’onere di provare il nesso sulla base di un giudizio controfattuale di causalità alternativa ipotetica. – 5. Un altro orientamento minoritario, più “aperto”: il giudizio di causalità alternativa ipotetica va svolto sulla scorta del paradigma del “più probabile che non”. – 6. L’orientamento maggioritario: presunzione di sussistenza del nesso di causalità. – 7. (Segue.) Sue sfumature interne: variazioni sulla presunzione. – 8. Osservazioni conclusive. – 9. Sette massime tratte dalle decisioni di cui si è discusso.

Abstract: 

Con questo articolo l’A. affronta il tema del danno da violazione di oneri informativi in capo all’intermediario finanziario, analizzando nello specifico un aspetto, quello del nesso di causalità tra condotta del danneggiante e perdita sofferta dal danneggiato. Al fine di fornire una disamina completa della questione l’A. si addentra in un’analisi della giurisprudenza di legittimità che, in materia, ha presentato due filoni minoritari ed uno maggioritario. I primi due pongono l’onere della prova del nesso eziologico in capo all’investitore: da un lato, sulla scorta di un rigoroso giudizio controfattuale e in base al paradigma della causalità alternativa ipotetica, dall’altro, sul parametro del “più probabile che non”.

L’orientamento maggioritario, che ha avuto inizio con la Cassazione del 17 novembre 2016 n. 23417, traccia il solco di una sempre maggiore oggettivazione del nesso di causalità per poi giungere, con la sentenza n. 12544 del 2017, alla cristallizzazione definitiva del principio della presunzione del nesso di causalità tra inadempimento e danno patito dall’investitore. L’A. non manca di avanzare dei dubbi sull’interruzione del nesso da parte dell’intermediario che si esclude sostenendo la mera “propensione al rischio” dell’investitore.

Infine, prima di una breve rassegna delle pronunce di legittimità che riportano la tesi da ultima seguita dalla Cassazione, non ci si dimentica di ricordare come l’intermediario abbia adottato maggiori forme di responsabilizzazione al fine di evitare fallaci rappresentazioni da parte della clientela

 

With this article the author addresses the issue of damages resulting from breach of information’s burden of financial intermediary, especially analysing chain of causation between tortfeasor’s behaviour and aggrieved party’s actual loss. In order to give a complete analysis, the author deepens High Court’s jurisprudence that has shown two broadly followed views and a main one. The firsts two place chain causation’s burden of proof on investor’s shoulders: on one hand this interpretation is based on the theory of alternative hypothetical causation, on the other hand is build on the “more likely than not” benchmark.

The main interpretation, that starts from the Italian High Court judgment of 17th November 2016, no. 23417, makes chain of causation more and more objective and then, with judgment no. 1254, in 2017, crystallises definitely chain causation’s presumption between the breach and investor’s damage. The author, furthermore, has some doubts about chain of causation’s interruption, that is excluded in case of mere investor’s risk tolerance.

Finally, after a brief review of High Court’s judgments that follow the theory described before, is it underlined that the intermediaries have taken various shapes of responsibility in order to avoid false representation from the clients.