Orientamenti dell'ABF sul c.d. contratto di wrapping. In particolare: del collegamento col contratto di credito e della possibile applicazione dell'art. 125 quinquies t.u.b.
1. La fattispecie sottoposta all’esame dell’ABF – 2. La disciplina del collegamento tra finanziamento e fornitura nel t.u.b.: non tassatività degli indici – 3. I principi generali in materia di collegamento negoziale – 4. Le criticità dell’orientamento favorevole al collegamento – 5. La correttezza dell’orientamento contrario (con alcuni caveat)
Lo scopo del presente contributo è fornire una rassegna critica delle decisioni dell’ABF in materia di wrapping, un’operazione trilaterale posta in essere per finanziare l’acquisto di un’autovettura. Dopo aver ricostruito la ratio della disciplina dei contratti collegati nel t.u.b., il contributo critica l’orientamento che ravvisa nella fattispecie un collegamento bilaterale tra il contratto di fornitura e quello di credito, individuando nel difetto di causa in concreto del contratto di vendita lo strumento giuridico per tutelare i consumatori a seguito dell’inadempimento del contratto di fornitura.
The aim of this contribution is to provide a critical review of the case law of ABF on wrapping, a trilateral operation whose purpose is to finance the purchase of a car. After having reconstructed the rationale of the discipline of linked contracts in the Testo Unico Bancario, the contribution criticizes ABF’s rulings that recognize a bilateral link between the wrapping contract and the credit contract, and provides that, due to the breach of the wrapping contract, the concrete purpose pursued by the parties with the purchase contract is impossibile to achieve