ISSN: 2279–9737

Pegno di strumenti finanziari, vendita anticipata ex art. 2795 c.c. e buona fede oggettiva. Commento a Cassazione Civile, Sez. VI, 4 ottobre 2018, n. 24382

Cass., 4 ottobre 2018, n. 24382, est. Dolmetta
Francesco Petrosino, Assegnista di ricerca, Università degli Studi di Trento
Sommario: 

1. La vicenda giudiziale - 2. La disciplina della vendita anticipata: un’analisi dei commi 1 e 3 dell’art.2795 c.c. - 3. Vendita anticipata e buona fede oggettiva. Il rapporto delineato dalla Cassazione - 4. Obbligo di custodia di cosa data in pegno come traduzione concreta del canone della buona fede oggettiva.

Abstract: 

Il commento trae spunto dall’ordinanza di rimessione della sesta sezione della Corte di Cassazione dalla quale si coglie un’interessante lettura della disciplina della vendita anticipata ex art. 2795 c.c., con particolare riferimento al suo rapporto con il principio di buona fede oggettiva. Con il ricorso l’appellato sosteneva che il comportamento della Banca, che non aveva liquidato prontamente le azioni su cui lo stesso aveva costituito pegno, fosse riconducibile proprio alla violazione di questa clausola generale. La Cassazione, nonostante abbia rimesso la causa alla sezione semplice, conformemente a quanto disposto dall’art. 380 bis co. 3 c.p.c., non manca di sostenere come l’istituto di credito non fosse sottoposto soltanto alla disciplina degli articoli 2795 e 2790 c.c., rispettivamente riguardanti la c.d. vendita anticipata e gli oneri relativi alla conservazione della cosa data in pegno e alle spese ad essa relative. Al contrario, si ritiene che, per via della natura professionale del creditore, quest’ultimo fosse tenuto ad una serie di oneri ulteriori scaturenti dal criterio della buona fede oggettiva, indicato all’art. 1375 c.c. Un criterio che in questa pronuncia viene ulteriormente segnato dalla coloritura solidaristica, ispirata dall’articolo 2 della Costituzione, sospinta dalla dottrina maggioritaria

 

The comment builds upon the referral order of sixth section of Italian High Court. We understand from it an interesting interpretation of early sale (“vendita anticipata”), in accordance to article 2795 of civil code, with particular reference to its relation with objective good faith principle. Through the appeal, the respondent argued that bank, which did not promptly liquidate the shares on which the pledge was established, behaved in breach of this general clause. The Italian High Court, even though has remitted the case to the simple section, according to article 380 bis of civil procedure code, claimed that the bank was not subjected only to the provision of articles 2795 and 2790 of civil code, concerning the so called early sale (“vendita anticipata”) and the duties related to the conservation of the pledged thing. On the contrary, it is believed that the creditor, because of its professional nature, was obliged to support further duties arising from objective good faith criterion, set out in article 1375 of civil code. It is a criterion that in this decision is further characterized by a solidarity’s shade, inspired by article 2 of Constitution, driven by majority doctrine