Risoluzione della banca “in crisi”: la responsabilità degli “Enti Ponte” (e delle banche incorporanti) è regolata dalla disciplina della cessione di azienda
1. Premessa. Il caso di specie. 2. La “risoluzione” della Cassa di Risparmio di Ferrara nel contesto della soluzione della crisi delle “Quattro Banche”. 3. Il problema della responsabilità degli “Enti-Ponte” (e successivamente delle banche incorporanti) per le passività facenti capo (alla Cassa di Risparmio di Ferrara, e più in generale) alle “Quattro Banche”. 4. La soluzione affermata dal Tribunale di Ferrara . 5. Le ragioni della condivisibilità della soluzione adottata: per le “Quattro Banche”, ma anche per le “Due Banche” (Venete). 6. La disciplina di diritto comune della cessione d’azienda – artt. 2560 ss. cod. civ. – nel contesto della disciplina speciale della cessione dell’azienda bancaria (“in crisi”) – artt. 5 e ss. T.U.B -. 7. Segue. Precisazioni in merito agli effetti della cessione d’azienda (bancaria) ai sensi degli art. 2560 ss. cod. civ. (il caso delle azioni revocatorie contro atti posti in essere da, o verso la, banca ceduta).