Tasso variabile e “valori negativi”
1. La svista del Sole. 2. Le indicazioni della Banca d’Italia sulla disciplina del «fermo zero». 3. (Segue). Correlati profili problematici. 4. Il regime dei «valori negativi» in assenza della clausola «fermo zero». 5. Sulla conformazione contenutistica della clausola «fermo zero». 6. Sulla conformazione segnaletica e informativa della clausola «fermo zero»
Un articolo apparso sulle colonne del Sole 24 ore costituisce in questo caso l’occasione per l’A. di offre una precisa panoramica delle clausole c.d. “a fermo zero”. Il punto di partenza della riflessione è la Comunicazione 5 – 6 febbraio 2016 di Banca d’Italia, in cui vengono elencate le indicazioni prescrittive rivolte alle banche. L’interrogativo dell’applicazione di una clausola adhocche risponda alla logica del fermo zero in punto di variabilità del tasso ottiene risposta positiva. L’A. non risparmia critiche all’impostazione adottata da Banca d’Italia nel dare cittadinanza a clausole fermo zero, tacciata di eccessiva sbrigatività. Non può infatti mancare, nell’innestare queste clausole nel corpo contrattuale, il fondamentale riferimento al principio di meritevolezza della tutela degli interessi che conferma la legittimità delle clausole fermo zero, nonostante forniscano vantaggi esclusivamente all’impresa bancaria.
L’a. non manca di sollevare ulteriori perplessità in merito alle disposizioni della comunicazione che in termini vaghi si riferiscono alla conformazione segnaletica e informativa di tali clausole. Esse infatti devono essere “chiare, univoche ed evidenti”, per via della rilevante incidenza che hanno sull’operazione economica
An article published on “Sole 24 ore” gives the chance to the author for offering a precise overview on “floor clauses”. Thinking’s starting point is represented by Banca d’Italia’s Comunication of 5thand 6thFebruary 2016 in which the provisions to the banks are listed. The question about the application of a clause inspired by “floor clause” concept, in case of interest rate variability, has a positive response. The author criticizes Banca d’Italia approach in allowing floor clauses’ application, in fact this approach seems to be characterized by an excessive hastiness. In grafting these clauses in the body of the contract, indeed, the fundamental reference to the principle of worthwhileness of the interests can not miss. This principle confirms floor clauses’ lawfulness, event though these clauses provide advantages only to the banks.
The author also raises further doubts on communication’s provisions that, in a vague way, refer to alerting and informing s’ shapes of this kind of clauses. Floor clauses, indeed, have to be “clear, unambiguous and evident”, because of their significant impact on economic operation