ISSN: 2279–9737

Tutela dell’investitore e valutazione di adeguatezza: la frequenza consigliata delle operazioni

Giulio Tagliavini, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università di Parma
Stefano d'Orsi, Dottore in EconomiaAlessandro Mignani, Dottore in Economia
Sommario: 

1. Premessa. - 2. I rapporti di agency. - 3. La tutela dell'investitore nel sistema delle fonti del diritto. - 4. Il particolare rapporto tra frequenza e adeguatezza dell'investimento. - 5. La tecnica di analisi dell'inadeguatezza per eccesso di frequenza nell'effettuazione di operazioni. - 6. Conclusioni. - 7. Allegato: Un modello formale di valutazione della frequenza del trading.

Abstract: 

Il churning è un comportamento professionalmente scorretto che consiste nel suggerire, realizzare direttamente o semplicemente permettere, operazioni finanziarie con rotazione più intensa di quanto sia razionalmente adeguato ai caratteri dell’investitore e alla fase in atto sul mercato mobiliare. L’alta frequenza delle operazioni può essere finalizzata a maturare maggiori commissioni di negoziazione o comunque a perseguire obiettivi fraudolentemente non allineati con gli obiettivi propri del cliente. Il churning è una circostanza che si riscontra in alcuni contenziosi sorti tra cliente e intermediario. Ci sono casi in cui l’alta frequenza delle operazioni è effettivamente un motivo fondato di reclamo e causa di un danno ingiusto risarcibile. Ciò richiede, con gli strumenti dell’analisi giuridica e di quella finanziaria, la maturazione di una valutazione professionale in merito alla rilevanza dei segnali in merito alla operatività realizzata.