ISSN: 2279–9737

Usura originaria, usura sopravvenuta e interessi moratori

Maddalena Semeraro, Professore Ordinario di Diritto dell'Economia, Università Magna Graecia di Catanzaro
Sommario: 

1. Lo stato della giurisprudenza sui rapporti tra interessi moratori e usura. – 2. Nodi posti dalla disciplina: a) delle modalità di conteggio dell’interesse moratorio ai fini della valutazione dell’usurarietà del finanziamento. – 3. b) del tempo rispetto al quale misurare la rilevanza. Prima opzione ricostruttiva: il tempo della conclusione del contratto. Seconda opzione ricostruttiva: il tempo dell’inadempimento. Terza opzione ricostruttiva: il tempo dell’inadempimento, ma avendo quale parametro di raffronto il tasso soglia vigente in quel momento. – 4. Esame critico delle opzioni: a) terza opzione e disciplina antiusura: usura sopravvenuta e usura originaria. – 5. Segue: b) seconda opzione e disciplina antiusura: difficoltà di giustificare la scelta della postergazione della valutazione dell’usurarietà. – 6. Segue: c) prima opzione e disciplina antiusura: l’obbligazione avente a oggetto il pagamento degli interessi moratori quale obbligazione non direttamente collegata alla erogazione del credito.

Abstract: 

Il contributo prende spunto dai numerosi recenti arresti della giurisprudenza di merito che attribuiscono rilevanza al tasso di interesse moratorio nell’ambito dell’esame sull’usurarietà del contratto di credito, e sottopone ad un vaglio critico le eterogenee soluzioni da tali arresti adottate. Le sponde dell’indagine sono rappresentate dalla figura dell’usura originaria e dell’usura sopravvenuta; a ben vedere, difatti, l’usurarietà degli interessi moratori, pur nella diversità delle letture proposte, è fattispecie che si colloca sempre – sia sul profilo del momento di rilevanza della fattispecie sia sul profilo dei suoi effetti remediali – in qualche punto a metà strada tra queste due sponde. Ad avviso dell’autore, l’unica soluzione astrattamente prospettabile sulla base della disciplina è quella di attribuire rilevanza alla pattuizione degli interessi moratori al momento della stipulazione, e considerarli come una voce del costo complessivo del credito. Soluzione che tuttavia, ad un esame più attento, da un lato si rivela erronea posto che, prima dell’inadempimento, l’obbligazione relativa a tali interessi non è neppure esistente e, dall’altro, si rivela comunque non necessaria per rispondere alle (ragionevoli) esigenze di tutela emergenti dal diritto vivente, atteso che l’ordinamento appresta altri rimedi idonei a fronteggiare interessi moratori squiibrati (segnatamente, la riduzione ex art. 1384 c.c.). 

 

Many recent decisions give relevance to the late payment interest rate (interessi moratori) in assessing the the loan agreement for what concerns the usury legislative discipline. The author examines these decisions, through the lenses of a deep comprehension of the original usury (usura originaria) and supervening usury (usura sopravvenuta). In the opinion of the author, the only solution that can be abstractly envisaged on the basis of the discipline is to attribute relevance to the stipulation of late payment interest rate higher than thetreshold rate (tasso soglia) at the time of the conclusion of the loan agreement, therefore considering the late payment interest rate as an item of the total cost of the loan. On a closer inspection, it turns that this solution is incorrect, and unnecessary to respond to the reasonable protection needs emerging from living law: infact, the legal system provides other suitable remedies for dealing with excessive late payment interest rates (in particular, the remedy provided for by Article 1384 of Italian Civil Code).