ISSN: 2279–9737

I diritti dell’investitore nella giurisprudenza di legittimità

Maria Acierno, Consigliere della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile
Sommario: 

1. Breve introduzione normativa e delimitazione dell’indagine. 2. L’asimmetria informativa nei contratti d’intermediazione finanziaria.  3. Il requisito della forma scritta nella giurisprudenza di legittimità. 3.1 Gli effetti della nullità per difetto di forma. Le cd. nullità selettive. 4. Gli obblighi informativi. 5. Le operazioni inadeguate. 6. Risarcimento del danno ed onere della prova. 7. Considerazioni conclusive

Abstract: 

Con le modifiche introdotte dal d.lgs n. 164 del 2007 è stata data attuazione alla direttiva 2004/39/Ce (MiFID 1) relativa ai mercati degli strumenti finanziari. La nuova regolamentazione contribuisce a specificare il contenuto degli obblighi a carico degli intermediari senza mutarne la sostanza.

L’art. 21 del Tuf, che fin dalla sua formulazione originaria conteneva tutti i parametri sulla base dei quali valutare l’adempimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario, ha una duplice finalità: l’interesse dei clienti e l’integrità dei mercati. I due obiettivi convergono dal momento che, per un verso, la violazione delle regole di comportamento compromette la fiducia degli investitori e la loro propensione all’investimento; per l’altro, determina una scorretta allocazione delle risorse con ricadute dirette sulla sfera giuridica dei singoli investitori.

La disciplina normativa regolamentare dettata dalla Consob stabilisce in modo analitico quali siano le informazioni da acquisire sul profilo soggettivo del cliente e da fornire in ordine agli investimenti da eseguire

Il presente contributo sottolineare come la giurisprudenza, in particolare di legittimità, abbia saputo fare emergere il contenuto degli obblighi informativi a carico dell’intermediario anteriormente all’attuazione della direttiva MiFID 1, sostanzialmente anticipandone il contenuto nonché gli effetti della loro violazione sul contratto quadro e sugli ordini d’investimento.

 

The directive 2004/39/CE (MiFID 1) was implemented by Legislative Decree n. 164 of 2007. The new set of rules helps to specify the content of the obligations for the intermediaries.

Since its original formulation, art. 21 TUF contains all the criteria on the basis of which to assess the fulfilment of the disclosure obligations imposed on the intermediary. This rule has two main purposes: customer interest and market integrity. The two objectives converge since, on the one hand, the violation of the rules of conduct compromises the confidence of investors and their propensity to invest; on the other hand, it causes an incorrect allocation of resources with direct repercussions on the legal sphere of individual investors.

The regulatory regulatory framework established by CONSOB establishes in an analytical way which information is to be acquired on the subjective profile of the customer and to be provided in relation to the investments to be made

The present contribution underlines how the jurisprudence, in particular of legitimacy, has been able to bring out the content of the information obligations of the intermediary prior to the implementation of the MiFID 1 directive, substantially anticipating its content as well as the effects of their violation on the framework contract and on investment orders.