La responsabilità degli “enti ponte” (e delle banche incorporanti) per le pretese risarcitorie delle “quattro banche” (vantate dagli azionisti “risolti” e non solo)
1. Premessa. L’emersione del problema della responsabilità finale per le obbligazioni risarcitorie delle banche “fallite”. 2. I “salvataggi” delle Banche in crisi. 3. La soluzione delle crisi delle “Quattro Banche”. 4. Segue. La soluzione delle crisi delle “Due Banche” (Venete). 5. Le ragioni dell’affermazione della responsabilità degli “Enti-Ponte” (e per essi delle banche incorporanti). 6. Assoggettabilità della “cessione d’azienda” delle “Quattro banche” alla disciplina dell’art. 2560 cod. civ. 7. Segue. “Cessione d’azienda” e cessione di “tutti i diritti, le attività, o le passività, anche individuabili in blocco...o parte di essi”. 8. Conclusioni. Esclusione della responsabilità degli (Istituti incorporanti gli) “Enti-Ponte” per le passività “occulte” – in generale - delle “Quattro Banche”.
Le decisioni in commento del Tribunale di Ferrara e del Tribunale di Milano affrontano il tema della legittimazione passiva delle banche costituite in funzione di “Enti-Ponte”, nel contesto delle procedure di “risoluzione” delle cc.dd. “quattro banche” con riguardo alle pretese risarcitorie vantate nei confronti di queste ultime dai rispettivi azionisti, per l’asserita violazione delle disposizioni sull’attività di prestazione di servizi di investimento, al momento della vendita ai clienti di azioni proprie. Il presente contributo vuole sottolineare come, alla luce delle sentenze in commento, il tema non può considerarsi circoscritto alle pretese risarcitorie degli azionisti “azzerati” – allorché la vendita di azioni proprie fosse stata effettuata da una delle “quattro banche” in violazione delle norme sulla prestazione dei servizi di investimento. A questa prospettata “responsabilità generale” non è però possibile ammissibile una “responsabilità per azioni revocatorie” rivolte contro pagamenti ricevuti dalle “Quattro Banche” risolte di cui potrebbero essere chiamati a rispondere gli Enti-Ponte.
The judgements of the Court of Ferrara and the Court of Milan deal with the issue of passive legitimacy of the “bridge-banks”, in the context of the “resolution” procedures of the cc.dd. “four banks”, with respect to the claims for compensation claimed by shareholders, for the infringement on investment services provisions, at the time of sale to customers of treasury shares. This paper is intended to underline that, in the light of the judgments here discussed, that issue cannot be considered limited to the claims for compensation of the resolved shareholders - when the sale of treasury shares had been carried out by one of the “four banks” in breach of the of the investment services regulation. However, it is not possible to accept this “general responsibility” as a “liability for the revocatory actions” against payments received from the resolved "Four Banks" that the bridge banks could be called upon to answer.