La prededuzione dei crediti verso l’impresa in crisi tra natura della procedura e “consecutio” di procedimenti.
Parte Prima - L’orientamento emergente nella giurisprudenza di merito sui “crediti” sorti nell’ambito di una sequenza di procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa
I. 1. Premessa. La “sequenza” di procedure di composizione delle crisi d’impresa in un recente caso di specie. 2. I presupposti della “consecutio” tra procedure concorsuali (propriamente dette). 3. I presupposti della “consecutio” tra Accordo di ristrutturazione exart. 182-bisl.fall. e procedure concorsuali successive. 4. Segue. Il problema della natura dell’Accordo di Ristrutturazione exart. 182-bisl. fall. alla luce della disciplina del pagamento dei “fornitori strategici”.
Parte Seconda - La disciplina dei crediti sorti da “finanziamenti” erogati nell’ambito di una sequenza di procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa
II.1. Premessa. “Crediti” e “finanziamenti” verso l’impresa in crisi. 2. I finanziamenti erogati in funzione dell’omologazione ovvero in esecuzione di un “Accordo di Ristrutturazione”. 3. Segue. Presupposti e condizioni della collocabilità in prededuzione dei crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione dell’omologazione ovvero in esecuzione di un Accordo di Ristrutturazione nell’eventuale “concorso dei creditori” successivo. A) La “condizione legale” dello “integrale pagamento” dei creditori estranei. 4. Segue. B) L’ulteriore condizione della “consecutività” del “concorso dei creditori” successivo. 5. Presupposti e condizioni della collocabilità in prededuzione dei crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione o in esecuzione del Concordato preventivo nell’ambito del Concordato ovvero nell’eventuale fallimento (o liquidazione coatta amministrativa) successivi. 6. Gli effetti degli scostamenti dei risultati della gestione dell’impresa o della gestione della liquidazione rispetto alle previsioni del piano sotteso agli Accordi di ristrutturazione o al Concordato preventivo. 7. Il soddisfacimento dei crediti prededucibili in quanto sorti in funzione od in esecuzione di un Accordo exart. 182-bisl. fall. ovvero di un Concordato preventivo, nel concorso con i creditori successivi.
La presente indagine, basata su un recente caso di specie, intende affrontare nell’ambito del diritto della crisi di impresa il delicato tema della predudicibilità dei crediti, più in particolare quando si verifica una consecutio tra due procedure concorsuali. Alla luce anche della giurisprudenza di merito condivisa, si sostiene la predudicibilità dei crediti, nell’ambito della Liquidazione coatta amministrativa finale di una società cooperative, sorti tra la richiesta di concordato ex art. 161, co. 6, legge fallimentare e l’apertura della procedura di liquidazione. Al contrario non si ritengono prededucibili nella procedura di liquidazione coatta amministrativa i crediti sorti tra un primo ricorso per concordato ex art. 161, co. 6, la successiva richiesta di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e la rinuncia al primo concordato. Dopo aver analizzato le ragioni a supporto di questa interpretazione, si considerano infine i problemi interpretativi riferibili ai crediti derivanti da finanziamenti piuttosto che ai crediti in senso stretto.
This article, based on a recent case study, intends to deal with the delicate issue of “prededucibilità” of a credit in the area of bankruptcy law particularly in the case of succession of two insolvency proceedings. In light of the jurisprudence, a credit could be considered “prededucibile”, in the context of the compulsory administrative liquidation of a cooperative company, when it arose between the request for a composition agreement among creditors pursuant to art. 161, co. 6, bankruptcy law and the opening of the liquidation procedure. On the contrary, claims arising from an initial application for arrangement pursuant to art. 161, co. 6, the subsequent request for approval of debt restructuring agreements and the claims waiver of the first request a composition agreement. Having analysed the reasons supporting this interpretation, we finally consider the interpretative problems related to credits deriving from loans rather than credits in the strict sense.