ISSN: 2279–9737

Appunti sulla circolazione con scopo di garanzia nel diritto attuale

Raffaele Di Raimo, Professore Ordinario di Diritto privato, Università del Salento
Sommario: 

1. Premessa. Delimitazione dell’oggetto di osservazione – 2. L’evoluzione fisiologica dei negozi accrescitivi della garanzia: pegno senza spossessamento e pegno rotativo. – 3. L’evoluzione ultima: la nuova figura del pegno non possessorio di cui al Decreto Legge 59/2016. – 4. Il pegno non possessorio come indice di mutamento del sistema: la ricerca di prerogative proprietarie da parte del ceto creditorio a fronte della diminuzione, nei mercati, della circolazione effettiva della proprietà. Conclusione.

Abstract: 

A partire dagli anni ’80, si è assistito ad un’evoluzione della disciplina dei contratti di garanzia (con correlati mutamenti nella disciplina della responsabilità patrimoniale), in funzione di una più efficiente tutela del credito. Tale progressiva evoluzione consta di due fasi. Una prima fase ha comportato l’introduzione delle figure quali il pegno rotativo. Tale prima fase rappresenta in buona sostanza una conseguenza diretta dello sviluppo dei rapporti di mercato e degli interessi ai quali i finanziatori istituzionali devono rispondere, presentandosi in fondo come fisiologica rispetto al sistema; tale evoluzione, insomma, non pare incidere sull’essenza tradizionale della garanzia pignoratizia. Una seconda fase di evoluzione - che invece introduce aspetti innovativi rispetto al sistema - si identifica con la disciplina del pegno non possessorio come modificata dal decreto legge n. 56/2016, che prevede la possibilità di costituire la garanzia su beni futuri non determinati né determinabili, e limitati nel valore in via convenzionale. Tale innovazione incide profondamente sulla struttura tradizionale del contratto di pegno, prescindendo dal controllo diretto sul bene e attribuendo al creditore, nella fase esecutiva, facoltà che sono relative, più che a una posizione di prelazione, a una forma di cessione della proprietà con scopo di garanzia. Si coglie con chiarezza la tendenza del sistema a dotare il credito di strumenti di soddisfazione reali, adatti alle contemporanee esigenze di stabilità del mercato del credito in tempo di crisi; la nuova figura di pegno non possessorio, infatti, soddisfa l’interesse del ceto creditorio al controllo diretto di una fonte di liquidità alla quale attingere senza intermediazioni.

 

Since the 1980s, there has been an evolution in the discipline of guarantee contracts (with related changes in the discipline of asset liability), based on a more efficient protection of credit. This progressive evolution consists of two phases. A first phase involved the introduction of structures as the revolving pledge (pegno rotativo). This first phase is essentially a direct consequence of the development of business relations and of the interests to which the institutional financiers must respond. This first phase appears basically as physiological with respect to the system; in other words, this evolution does not seem to affect the traditional essence of the foreclosure guarantee. A second phase of evolution - which instead introduces innovative aspects - is identified with the discipline of the pledge without divestment (pegno senza spossessamento) as modified by the decree law n. 56/2016, which provides for the possibility of constituting the guarantee on future assets that are neither determined nor determinable and are instead limited in value by means of the agreement of the parties. This innovation has a profound effect on the traditional structure of the foreclosure guarantee. Indeed, this contract does not encompass a direct control over the asset by the creditor; instead, the creditor, during the execution phase, has faculties which can entail a form of transfer of the property with warranty, rather than a position of first refusal. It appears the general trend to provide credit with collaterals (garanzie reali) suited to the contemporary needs of credit market stability in times of crisis; the new figure of a pledge without divestment (pegno senza spossessamento), in fact, satisfies the interest of the creditor class providing control of a source of liquidity without intermediation.