ISSN: 2279–9737

Banche di Credito Cooperativo: una riforma a due velocitá

Filippo Fiordiponti, Ricercatore di Diritto privato, Università Politecnica delle Marche
Sommario: 

1. Un nuovo requisito di accesso all’attività creditizia per le banche di credito cooperativo – 2. La funzione del Fondo temporaneo di natura volontaria – 3. Il perimetro soggettivo di gruppo, la capogruppo e i sottogruppi territoriali – 4. I soci stabili di maggioranza della capogruppo e la struttura di governance – 5. La fonte negoziale del controllo – 6. La perdita della causa mutualistica e le nuove opzioni di cambiamento di forma – 7. La deroga alla devoluzione del patrimonio indivisibile – 8. La cooperativa di origine bancaria.

Abstract: 

Nasce il gruppo bancario cooperativo, con adesione, che diviene requisito di accesso all’attività creditizia in veste di banca di credito cooperativo, e con l’obiettivo di condurre ad unitarietà economica la pluralità delle imprese del settore, consentire il loro rafforzamento patrimoniale e difenderne lo scopo mutualistico. La situazione di controllo del gruppo si realizza attraverso un contratto di coesione, i cui contenuti salienti sono determinati dal dettato normativo e dalla regolazione di secondo livello, limitando l’autonomia delle banche controllate entro confini piuttosto angusti. La partecipazione al capitale della capogruppo è regolata in modo da mantenere la maggioranza in capo all’insieme delle banche di credito cooperativo, che ne divengono soci stabili. Si evita la concentrazione in mani forti, correggendo la proporzionalità tra diritti di voto e capitale investito, ma con la probabilità di incontrare limiti operativi analoghi a quelli che caratterizzano il voto capitario. Il gruppo realizza un’area di consolidamento, che ha diretto impatto sui requisiti prudenziali ed è sostenuta dalla presenza di una garanzia solidale tra le banche partecipanti. Si conferma la necessità di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici in ogni ipotesi di perdita della causa originaria per conversione in società lucrativa e si introduce un nuovo limite alle operazioni di fusione, che non possono dar vita a banche popolari, esprimendo un’implicita valutazione di inadeguatezza per queste, che appare di difficile conciliazione con i criteri di accesso all’attività creditizia. É consentita una deroga agli obblighi devolutivi del patrimonio per le banche di maggiori dimensioni, entro un termine breve, attraverso la scissione dell’azienda bancaria ed il suo conferimento in una società per azioni, al netto delle riserve indivisibili, che restano nella cooperativa conferente, con trattamento fiscale dedicato. Le società conferenti perdono l’attività creditizia, ma conservano lo scopo mutualistica dando vita a realtà cooperative che, per analogia con le celebri fondazioni, si possono definire di origine bancaria.

 

In banking cooperative group the adhesion becomes the access requirement to lending as cooperative bank, aimed to lead to economic unity the sector undertakings, to allow their capital reinforcement and to defend their mutual goal.

The group control happens through a “cohesion contract”, the main contents of which are provided by legislative dispositions and secondary regulation, in order to restrict the controlled banks’ autonomy strongly. The participation to the parent company’s capital is regulated in order to keep the majority in head of all cooperative banks which became its stable members. It is avoided the concentration into major powers through the adjustment of the proportionality between voting rights and invested capital, but there will be the probability to meet operating limits similar to those of one man one vote. The group reaches a consolidation area which has a direct impact on prudential requirements and which is guaranteed by a joint guarantee among the participant banks. It is confirmed the necessity to devolve the capital to mutual funds every time the original cause is lost as a result of converting in lucrative company. So it is introduced a new limit to merger operations which can not create “banche popolari”, expressing an implicit inadequacy evaluation for them and which hardly combines with the access criteria to the lending. There is just a derogation to the devolving duties for the bigger banks, within a short period, through the banking company scission and its conferment in a joint stock company, after deducting undistributable reserves, which remain in the transferring cooperative, with dedicated tax treatment. The conferring companies lose the credit activities but keep the mutual purpose creating cooperative entities that, by analogy with the foundations, can be defined of banking origins