ISSN: 2279–9737

Corte costituzionale e rimborso dei soci recedenti delle banche popolari: determinante regolatoria europea ed interrogativi irrisolti

Sandro Amorosino, Professore Ordinario di Diritto dell'Economia, Università di Roma "La Sapienza"
Abstract: 

In merito al D.L. 3/2015 che ha riformato le banche popolari, non ha mancato di pronunciarsi la giurisprudenza costituzionale, con la sentenza n. 99/2018,  alla luce delle questioni sollevate dal Consiglio di Stato. 

In primo luogo, la Consulta ritiene che la disciplina D.L. 3/2015 risponda ai criteri di necessità e urgenza richiesti ai fini della normazione per decreto, sottolineando come, in questo particolare ramo del bancario, tali aspetti ne costituiscano elemento strutturale

Di seguito, rispetto alla natura non self executing del decreto, la Corte precisa che il potere precettivo rimesso a Banca d’Italia in materia di limitazione dei rimborsi è estremamente generico e comunque finalizzato all’esercizio dell’attività di vigilanza. Con riguardo alla forte incisione sul diritto al rimborso, come prevista dall’art. 28 co. 2 ter del T.u.b., sottolinea che il legislatore italiano si è semplicemente conformato al Regolamento delegato 241/2014/UE, nel rispetto della proporzionalità alla situazione patrimoniale della banca e della titolarità delle azioni in capo al socio recedente. 

A conclusione di questo commento, l’A. esprime le proprie perplessità riguardo le argomentazioni del giudice costituzionale: esse infatti non confutano sufficientemente la tesi dello “svuotamento” del diritto al rimborso e non riconoscono l’attribuzione, in capo a Banca d’Italia, di un potere regolamentare atipico di natura delegificante

 

With regard to Law Decree no. 3/2015, which has reformed the cooperative credit banks, constitutional jurisprudence, thanks to judgement no. 99/2018, did not fail to comment it, in the light of issues raised by Administrative High Court (“Consiglio di Stato”).

Firstly, Constitutional Court thinks that Law Decree no. 3/2015 fulfils the necessity and urgency’s criteria required in order to regulate a matter by decree, pointing out that, in this particular branch of banking law, these aspects are structural.

Then, about the lack of self executing nature of the decree, the Court states that Banca d’Italia’s perceptive power on refund’s limitation is extremely general and aimed to supervision activity. With regard to the significant influence, provided for in article 28 par. 2 terof T.u.b., on refund right, the Court stresses that Italian legislator has complied with Delegated Regulation 241/2014/UE, in accordance with the proportionality to bank’s capital position and with withdrawing shareholder’s ownership of shares.

In conclusion, the author expresses his misgivings about Constitutional Court’s arguments: in fact, they don’t disprove the theory of emptying of refund right. Furthermore, they don’t admit the attribution to Banca d’Italia of an atypical regulatory power, which has a deregulating nature