ISSN: 2279–9737

Criptovalute: un problema di legalità funzionale

Emilio Girino, Dottore in giurisprudenza
Sommario: 

 1. Distinguo fra ovvio, lecito e illecito. 2. La moneta e la sua natura di mezzo di pagamento: le alternative possibili. 3. Dallo sconto alla criptovaluta (o crittovaluta). 4. La liceità in sé di emissione della criptovaluta. 5. La conferma del diritto positivo recente e la nozione di “digitalizzazione di valore”. 6. La reale funzione oggettiva della criptovaluta. La volatilità intrinseca alla criptovaluta derivante dall’assenza di un’autorità centrale di emissione o garanzia e la sua ripercussione sulla natura oggettiva dell’apparente strumento di pagamento. 7. La criptovaluta: dalla genesi monetaria alla funzionalità finanziaria. 8. Sui limiti di liceità del negozio di investimento in criptovalute. 9. Il superamento delle apparenti contraddizioni sistematiche. 10. Criptovalute e finanziarizzazione dello scambio commerciale: prospettive e limiti

Abstract: 

Con il presente contributo viene analizzato un fenomeno che ha polarizzato l’attenzione di tutti i formanti e che, in questa sede, viene adeguatamente approfondito: si fa riferimento alle c.d. criptovalute. Nella prima parte di questo scritto viene fornita una definizione di criptovaluta e ne vengono enucleate le criticità che, primariamente, sono ricollegabili al funzionamento del fenomeno criptovalutario: il concetto di rete, di nodo, di registro (ledger), blocco (block) e di catena dei blocchi (Blockchain). Poste queste premesse definitorie l’A. prosegue nella descrizione delle fasi di creazione e di scambio della criptovaluta per cui, nella prima, centrale risulta la figura delminer mentre, nella seconda, ricopre un ruolo fondamentale la piattaforma virtuale terza che permette, tramite l’apertura di un e – wallet, il trasferimento di una determinata quantità di criptovaluta da un soggetto all’altro. 

Ma le problematiche di seguito affrontate dall’A. sono diverse e ulteriori. In primo luogo quella relativa al collocamento normativo della criptovaluta, di difficile riscontro nell’ordinamento domestico e dell’Unione, e l’incompatibilità con la disciplina dei titoli di credito. Successivamente viene ricordato come, tramite il sostegno della giurisprudenza europea, venga valutato l’impiego a fini solutori e come vero e proprio mezzo di pagamento. Di particolare interessa si dimostra il discorso effettuato in merito al suo valore finanziario, determinato da un sistema monetario autoprodotto e in virtù dell’assenza di un’autorità centrale che ne controlli l’emissione, l’universalità solutoria e la sua naturale volatilità. Un valore confermato peraltro anche dalla normativa secondaria della Consob che non ha mancato di escludere la natura monetaria del fenomeno criptovalutario e ne ha ribadito la funzione.

Rispetto poi alla liceità di un negozio di investimento che abbia ad oggetto una criptovaluta, sul tema l’A. non nutre alcun dubbio: si tratta di un negozio lecito e, spostandosi lungo il versante soggettivo dello stesso, la piattaforma che si pone come contropartita del cliente non fa altro che svolgere un servizio di esecuzione ordini, ex art. 1 co. 5, lett a) e b) T.u.f. Con altrettanta sicurezza l’A. conclude sostenendo che il pactum solutionis con cui, all’interno di una transazione commerciale, il pagamento viene effettuato tramite criptovalute rientra all’interno della disciplina vincolistica dell’offerta di prodotti finanziari sancita dal T.u.f.

 

With this contribution a phenomenon, which has polarized the attention of legislator, doctrine and case law, is analysed and here properly deepened: we are referring to so called cryptocurrencies. 

In the first part of the article, cryptocurrency’s definition is provided and its criticalities are clarified. They are connectable to the cryptocurrency’ functioning: the concepts of network, node, ledger, block and blockchain. Having said this, the author describes creating and exchange phases of cryptocurrency: in the first one, miner is the central figure while, in the second one, the third virtual platform has a crucial role and allows, through the creation of a e – wallet, to transfer of a determined amount of cryptocurrency. But the troubled point faced by the author are different and further.

First, that one related to the legislative placement of cryptocurrency which is difficult both in Italian legal system and the European union one, then the incompatibility with the negotiable instruments framework. Then, it is noted that, thanks to European case law, cryptocurrency’s use is linked to its fulfilment aims as a real mean of payment. It shows as an interesting topic that referred to its financial value, determined by a self – produced monetary system and on the basis of the lack of an Authority which monitors its issuing, its universal fulfilment attitude and its natural volatility. This value is confirmed also by secondary legislation of Consob which has not excluded the monetary nature of the cryptocurrency phenomenon and has reaffirmed its function.

Then, with regard to lawfulness of investment contract concluded in cryptocurrency, the author has not doubts: it is a lawful contract and, shifting to the its subjective side, the platform which is the client’s counterpart carries out an orders execution service, according to article 1 par. 5 lect. a) and b) of T.u.f. With the same awareness, the author concludes saying that pactum solutioniswith which the payment is made with cryptocurrencies, during a business transaction, comes in the offering of financial products as provided by T.u.f.