Dai floating rights all'usufrutto rotativo
1. Introduzione. – 2. La floating charge. – 3. Il personal representative nei procedimenti successori e il trust. – 4. Il recepimento del concetto di floating right nell’ordinamento italiano. – 5. I floating rights e il diritto di usufrutto. – 6. La configurabilità dell’usufrutto rotativo. – 7. L’alternativa soluzione del trust.
La realtà economica moderna ha in più occasioni fatto emergere l’esigenza di costituire diritti reali rotativi, che insistano su beni che possano essere sostituiti senza dover estinguere e ricostituire il diritto reale ad ogni mutazione dei beni stessi per evitare che la loro immobilizzazione ne determini una riduzione del valore o l’impossibilità di utilizzarli nel processo produttivo.
Nel sistema di common law inglese la categoria dei diritti reali rotativi («floating rights») è da tempo radicata e gli istituti che se ne avvalgono sono infatti numerosi e rivestono centrale importanza: questa peculiarità ha consentito all’ordinamento anglosassone di rispondere prontamente alle richieste della prassi.
L’ordinamento italiano, al contrario, a fronte delle medesime esigenze economiche è stato meno repentino nel darvi un riconoscimento giuridico, anche a causa del principio del numerus clausus dei diritti reali: emblematico in tal senso è stato il caso del pegno non possessorio. Nel mondo attuale, specialmente in ambito finanziario, la predetta esigenza di elasticità del diritto reale è del resto avvertita anche con riferimento ad altri istituti e, in particolare, in relazione al diritto di usufrutto su un dossier titoli. Anche alla luce dell’analisi dell’ordinamento di common law, è possibile concludere che il concetto di floating rights possa oggi ritenersi circolante anche nel nostro ordinamento e quindi applicabile anche a quest’ultima fattispecie, che diverrebbe qualificabile pertanto come usufrutto rotativo.
The modern economy demonstrated many times the need of the parties to constitute floating rights, that are rights on properties that can change in the future: they can float on new properties automatically, without a new consent of the parties. In this way it is possible to avoid the economic disadvantages deriving from the immobilization of goods.
Floating rights are rooted in the English common law and they are used in many fields, helping the legal system to satisfy the economic needs every time it was necessary.
The Italian legal system, on the contrary, was less prepared to deal with the same economic needs, also because of the traditional principal of the numerus clausus of property rights: for example the case of the legislative recognition of the floating charge. Nowadays, especially in the financial system, the above mentioned need of flexible rights is felt also in other fields, such as in the case of the usufructus on securities portfolio. Even considering the common law experience, it is possible to conclude that the floating rights are today circulating also in the Italian legal system and can eventually be applied to the right of usufructus.