ISSN: 2279–9737

Di derivati impliciti e di derivati apparenti

Aldo Angelo Dolmetta, già Consigliere della Corte di Cassazione
Abstract: 

Di recente attenzione della giurisprudenza, è qui oggetto di studio il caso di un leasing immobiliare a cui risulta annessa una clausola di cambio, piuttosto articolata, su valute (euro/franco svizzero). In ragione del tipo di «rischio di cambio» si ritiene applicabile la normativa per l’attività di intermediazione finanziaria in quando si riconosce in tale fattispecie un «derivato implicito». Altri giudici di merito ritengono però questa clausola estranea alla sfera dell’intermediazione finanziaria in quanto secondo Banca D’Italia la disciplina dei contratti misti (un leasing che ospita un domestic currency swap) rimane unitaria quando unitaria sia la causa del contratto di maggior rilievo. L’articolo si chiede se questo dibattito sia risolutivo del vero nodo della questione, in quanto ritiene che tale clausola di cambio sia nulla per immeritevolezza degli interessi perseguiti con una siffatta operazione.

 

The exchange rate clauses (euro/CHF) in a real estate lease contract rise some issues on the applicability of the rules of financial intermediation activities, especially when this clause is considered an «implicit derivative». Courts have divergent opinions. In particular, some courts consider this clause extraneous to the framework of financial intermediation’s regime because, according to Bank of Italy, the regulation of mixed contracts (a lease that hosts a domestic currency swap) remains unitary when the motive of the main contract is unitary. This article wonders if this debate is crucial or not for the topic above discussed. In fact, the exchange rate clause should be considered invalid due to the interests pursued by such an operation.