ISSN: 2279–9737

Esclusione delle quote sociali dalla liquidazione del patrimonio e tutela della dignità della persona

Giorgia Biferali, Ricercatrice di Diritto privato, Università deli Studi Roma TRE
Sommario: 

1. La pronuncia del giudice. – 2. La procedura di liquidazione del patrimonio e la procedura di liquidazione controllata. – 3. L’esdebitazione in seguito alla procedura di liquidazione. – 4. La procedura di liquidazione e la tutela della dignità umana.

Abstract: 

Nel caso di procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, l’art. 14-ter, comma 6, legge n. 3/2012 (omologo dell’art. 268, comma 4, c.c.i.i., non ancora entrato in vigore), salvaguarda la specifica quota di stipendio, pensione o altro guadagno che il giudice ritenga necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia. Questa disposizione affronta un problema giuridico al crocevia tra il diritto privato del mercato e la tutela dei diritti umani al fine di tutelare la dignità umana. Si tratta di una limitazione significativa dell’effettività del diritto di credito nella relazione privatistica individuale tra creditore e debitore, che può tuttavia trovare una giustificazione quando lo statuto civilistico dell’obbligazione si trova immerso nella disciplina del concorso collettivo tra l’universalità dei creditori sull’universalità del patrimonio del debitore.

In the event of winding-up proceedings of a non-commercial debtor, Art. 14-ter, par. 6, law No. 3/2012 (homologous to the art. 268, par. 4, Italian Insolvency Code, which is supposed to come into force in May 2022) safeguards the specific amount of the salary, pension or other earning that the judge deems necessary for the support of the debtor and her/his family. This provision addresses a legal problem at the crossroads between the private law of the market and the protection of human rights in order to protect human dignity. It determines a significant limitation to the enforceability of creditors’ claims. However, it can be justified whenever the debtor’s obligation vìs-a-vìs a creditor must be governed in the context of a collective proceeding involving all the debtor’s creditors competing on all the debtor’s assets.