ISSN: 2279–9737

Forma informativa, sottoscrizione della parte protetta e abuso del diritto

Matteo Moresco, Dottorando di ricerca in Diritto civile, Università degli Studi di Milano
Sommario: 

1. La questione. – 2. La compatibilità della sola sottoscrizione del cliente con il requisito di forma scritta di cui all’art. 117 t.u.b. – 2.1. La predisposizione del modulo contrattuale come equivalente della sottoscrizione – 2.2. La “convalida” del contratto bancario nullo per vizio di forma – 3. Abuso del diritto, venire contra factum proprium e interpretazione teleologica. – 3.1. La tutela “reale” della buona fede: l’exceptio doli generalis. – 3.2. Dall’abuso del diritto all’interpretazione funzional-teleologica.

Abstract: 

L’ordinanza di rimessione 10447/2017 della Cassazione sui contratti cd. monofirma del mondo bancario e finanziario alimenta il dibattito sugli strumenti che l’ordinamento appresta per regolare e gestire tale peculiare fattispecie. L’autore propone una rassegna dottrinale dei possibili schemi normativi e interpretativi adatti a tale scopo, confrontandosi con strutture portanti del diritto civile quali la scrittura privata, la forma scritta exart. 1350 c.c., la disciplina sulla sanatoria del contratto nullo, le dottrine dalla buona fede oggettiva e dell’abuso del diritto, concludendo infine per l’opportunità di un approccio di riduzione teleologica della nozione di forma scritta accolta da TUB e TUF orientata dalla funzione “informativa” che tale requisito riveste.

 

The Italian Supreme Court order of referral no. 10447/2017 on the so-called “monofirma” contracts of the banking and financial world (i.e.contracts including only the client’s subscription) feeds the debate on the proper legal tools for regulating and managing these peculiar situations. The author proposes a doctrinal review of the possible legislative and interpretative schemes suitable for this purpose, confronting with some of the supporting structures of Italian civil law, and with the doctrines of good faith and the abuse of the law. The author concludes for the opportunity of an approach of teleological reduction (riduzione teleologica) of the definition of “written form” under Italian Banking and Financial Acts (TUBTUF), in accordance with is information role.