ISSN: 2279–9737

Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del finanziamento ex art. 125-sexies, primo comma, t.u.b. Prime riflessioni a margine della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea

CGUE, 11 settembre 2019, C-383/18, est. Toader
Andrea Tina, Professore Ordinario di Diritto Commerciale, Università degli Studi di Milano
Sommario: 

1. Premessa. – 2. Gli orientamenti di Banca d’Italia e dell’ABF sulla riduzione del costo totale del credito dovuta al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento. – 3. I principi espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia. – 4. Gli effetti della sentenza sul sistema giuridico italiano. – 5. (Segue): i rilievi espressi sulla sentenza. Critica. – 6. (Segue): il criterio di rimborso dei costi del finanziamento alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia. – 7. (Segue): gli effetti sul contenzioso avanti l’ABF.

Abstract: 

Con la recente sentenza dell’11 settembre 2019 (C-383/18), la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che “L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Premessa una breve panoramica del quadro normativo italiano sul diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, l’articolo analizza l’impatto sull’impianto normativo italiano della sentenza della Corte, che ha superato la tradizionale distinzione tra costi up-front e recurring tracciata da Banca d’Italia e dall’orientamento dell’Arbitro Bancario Finanziario. La sentenza della Corte non fa riferimento ad un specifico criterio per calcolare la riduzione del costo cui ha diritto il consumatore. Ciò nonostante, sul punto sussistono in realtà alcune indicazioni generali, che possono condurre ad una riduzione del costo totale del credito non secondo un criterio pro rata temporis strettamente proporzionale, ma secondo il medesimo metodo di calcolo utilizzato per gli interessi corrispettivi (ovvero il piano di ammortamento), solitamente l’unico criterio espressamente previsto dal contratto di finanziamento.

 

With the recent judgment of 11 September 2019 (C-383/18), the Court of Justice of the European Union has stated that “Article 16(1) of Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC must be interpreted as meaning that the right of the consumer to a reduction in the total cost of the credit in the event of early repayment of the credit includes all the costs imposed on the consumer”.

After a brief overview of the Italian legal framework on the consumer’s right to a reduction in the total cost of the credit in case of early repayment, the article analyses the effect on the Italian legal system of the judgment of the Court, which has overruled the traditional distinction between up-front and recurring cost laid down by the Bank of Italy and Italian Banking and Financial Ombudsman (Arbitro Bancario Finanziario). The judgment of the Court does not mention a specific method for calculating the reduction of the total cost to which the consumer is entitled. Notwithstanding, there are actually some general guidance in this regard, which may lead to a reduction of the total costs computed not by a pro rata temporis method strictly proportional, but the same method used for interests (i.e. according to the reimbursement plan), usually the only criterium expressly provided for by the credit agreement.