Il diritto di ritenzione tra funzione di garanzia e funzione solutoria
1. Premessa: inquadramento del problema. – 2. La ritenzione c.d. semplice quale forma di garanzia “in senso lato” del credito. – 3. La ritenzione c.d. privilegiata: la funzione pubblicitaria della ritenzione e l’indipendenza dell’effetto della prelazione dal rapporto materiale tra creditore e bene. – 4. Le differenze tra diritto di ritenzione e pegno e l’autonomia della funzione di garanzia rispetto a quella solutoria. – 5. Ammissibilità della ritenzione convenzionale: il problema dell’oggetto. – 6. La ritenzione nel sistema delle forme di autotutela del credito – 7. I diversi gradi di efficacia della ritenzione convenzionale: la vincolatività inter partes e le possibili configurazioni della fattispecie rilevanti ai fini della sua ulteriore efficacia erga omnes.1. Premessa: inquadramento del problema. – 2. La ritenzione c.d. semplice quale forma di garanzia “in senso lato” del credito. – 3. La ritenzione c.d. privilegiata: la funzione pubblicitaria della ritenzione e l’indipendenza dell’effetto della prelazione dal rapporto materiale tra creditore e bene. – 4. Le differenze tra diritto di ritenzione e pegno e l’autonomia della funzione di garanzia rispetto a quella solutoria. – 5. Ammissibilità della ritenzione convenzionale: il problema dell’oggetto. – 6. La ritenzione nel sistema delle forme di autotutela del credito – 7. I diversi gradi di efficacia della ritenzione convenzionale: la vincolatività inter partes e le possibili configurazioni della fattispecie rilevanti ai fini della sua ulteriore efficacia erga omnes.
Il diritto di ritenzione resta, ancora, una figura priva di una disciplina generale. Esso, tuttavia, manifesta una capacità di adattarsi alle esigenze della contrattazione privata, soprattutto bancaria, per la sua idoneità a svolgere una funzione di garanzia “in senso lato” del credito, e a essere strumentale alla realizzazione di forme convenzionali di autotutela esecutiva. Lo scritto si propone, dunque, di ragionare sui caratteri della figura e sulla sua utilizzabilità oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
The right of retention still remains a figure without general discipline. However, it has ability to adapt himself to the needs of private bargaining, especially banking, for its suitability to perform a guarantee function “in a broad sense”, and to be instrumental to realization of conventional forms of executive self-protection. The paper therefore wants to think about the characters of the figure and its usability beyond the cases expressly provided for by law.