ISSN: 2279–9737

Il leasing è legge

Sido Bonfatti, Professore ordinario di Diritto commerciale, Università di Modena e Reggio Emilia
Sommario: 

1. Premessa. 2. La definizione del leasingLeasing“Finanziario” e “LeasingOperativo”. 3. La ripartizione dei rischi. 4. L’attribuzione all’utilizzatore della opzione di acquisto e gli effetti del suo esercizio. 5. Le condizioni della risoluzione del contratto. 6. Gli effetti della risoluzione del contratto (per inadempimento dell’utilizzatore). 7. La disciplina concorsuale del leasing(finanziario). 8. La disciplina della locazione finanziaria (giovanile) abitativa. 

Abstract: 

L’articolo commenta la tipizzazione della «locazione finanziaria», avvenuta ad opera della l. 124/2017, tracciandone l’ambito operativo e definendone il coordinamento con le disposizioni della legge fallimentare (in particolare sulla sorte del contratto per il caso di fallimento dell’utilizzatore) e con la disciplina del cd. “leasing (giovanile) abitativo” (art. 1, commi 76-81 l.219/2015).

 

Il contratto si caratterizza per una natura «finanziaria», essendo riservato – dal lato del concedente – esclusivamente ai soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 106 TUB ed essendo il rischio del perimento del bene addossato unicamente all’utilizzatore.

In punto di disciplina vengono in particolare commentate le disposizioni in tema di opzione d’acquisto attribuita all’utilizzatore e alle relative conseguenze (anche in sede fallimentare) per il caso del mancato esercizio del predetto diritto; nonché le norme sull’inadempimento, con precipuo riferimento ai limiti posti all’esercizio dell’azione di risoluzione da parte del concedente e alla procedura di liquidazione da parte dell’utilizzatore quando inadempiente sia il concedente

 

The article comments on the typification of "financial leasing", carried out by l. 124/2017, outlining the operational scope and defining the coordination with the provisions of the bankruptcy law (in particular on the fate of the contract for the case of user bankruptcy) and with the discipline of the so called "(Juvenile) housing lease" (art. 1, paragraphs 76-81 l.219 / 2015).

The contract is characterized by a «financial» nature, being reserved - on the grantor's side - exclusively to the subjects listed in the register pursuant art. 106 of the Consolidated Law on Banking; furthermore, the risk of the loss of the asset is borne solely by the user.

In particular, the provisions concerning the purchase option attributed to the user and the related consequences (also in bankruptcy) are discussed and they consider the case of failure to exercise the aforementioned right. In addition, also the rules on breach of contract are examined as well in light of the limits placed on the exercise of the resolution action by the grantor and the liquidation procedure by the user when the licensor defaults.