ISSN: 2279–9737

La Corte di Giustizia UE concilia il diritto di accesso a fini di difesa con il segreto sui documenti detenuti da Banca d’Italia

CGUE, 13 settembre 2018, C-594/16, est. da Cruz Vilaça
Sandro Amorosino, Professore Ordinario di Diritto dell'Economia, Università di Roma "La Sapienza"
Abstract: 

Il rapporto tra accesso ai documenti di una pubblica amministrazione e segreto d’ufficio è quanto viene approfondito dal commento in esame. La sentenza, pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in causa C – 594/16 Bucci c/o Banca d’Italia, trae origine dal rinvio pregiudiziale proposto dal Consiglio di Stato, critico rispetto alla posizione restrittiva in merito al diritto di accesso, come previsto dall’art. 53 della Direttiva 2013/36/UE, fornita da Banca d’Italia.

La Corte di Giustizia, seguendo l’equilibrata interpretazione fornita dal Consiglio di Stato sia della direttiva 2013/36/UE e del Regolamento 1024/2013/UE, sviluppa la propria decisione attraverso tre passaggi argomentativi: in primo luogo, l’accesso ai documenti può essere richiesto anche nell’ambito di un procedimento di carattere amministrativo; in seconda battuta l’onere, in capo al richiedente, di fornire indizi precisi e concordanti della pertinenza dei documenti richiesti per l’esercizio del diritto di difesa, limita eccessivamente il diritto di accesso; infine, la limitazione al diritto d’accesso può essere determinata esclusivamente in sede giudiziale, in quanto solo i giudici possono monitorare l’uso dei documenti e le finalità per cui sono utilizzati.

 

 

The relation between the access to a public administration documents and official secrecy is deepened in this comment. The judgement, delivered by European Court of Justice in the case C -594/16 Bucci vs Banca d’Italia, originates from preliminary reference led by Consiglio di Stato which has criticised the restrictive position of Banca d’Italia, about the right to access as provided by the article 53 of 2013/36/EU Directive.

The European Court of Justice, following the balanced interpretation given by Consiglio di Stato, both on 2013/36/UE and 1024/2013/UE Regulation, develops its own judgement through three arguments: firstly, the access to documents can be required also during an administrative proceeding; secondly, the claimant’s burden of providing precise and consistent clues on documents’ pertinence, in order to exercise the right to defence, restricts the right to access excessively; finally, the restriction of the right of access can be determined only in a court of law, because just the judges can monitor the use of the documents and aims resulting from their use.