ISSN: 2279–9737

L'errata indicazione del TAEG nei contratti di credito ai consumatori e le fonti del diritto comunitario

Carlo Alberto Giusti, Professore straordinario di Diritto commerciale, Università Telematica eCampus
Sommario: 

SOMMARIO: 1. TAEG: nozione ed evoluzione normativa; 2. La direttiva 2008/48/CE ed il relativo recepimento nell’ordinamento italiano; 3. La direttiva 2014/17/UE ed il relativo recepimento nell’ordinamento italiano; 4. Considerazioni conclusive.

Abstract: 

La presente trattazione analizza il quadro normativo risultante dal recepimento delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, concernenti i contratti di credito ai consumatori, con particolare riferimento alle conseguenze scaturenti dall’errata indicazione del TAEG da parte degli istituti di credito. Lo studio evidenzia che il legislatore italiano, con il D.Lgs. del 21 aprile 2016 n. 72 di recepimento della direttiva 2014/17/UE, non ha introdotto una specifica sanzione per l’errata indicazione del TAEG nei c.d. contratti di credito immobiliare ai consumatori, costringendo la giurisprudenza a ricavare in via interpretativa le conseguenze di tale condotta antigiuridica. Muovendo da una ricognizione delle pronunce della giurisprudenza di merito, l’autore esamina la conformità delle diverse tesi emerse con i criteri dettati dalla direttiva 2014/17/UE, che impone espressamente agli Stati Membri di predisporre un sistema sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo. Infine, tramite una comparazione ordinamentale italo-francese, la ricerca mette in luce che la struttura normativa delle tutele dei consumatori recepite a seguito delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (il cui ambito di applicazione è definito con un criterio c.d. oggettivo, basato sulla tipologia e le peculiarità delle operazioni creditizie), talvolta risulta difficile da coordinare con i principi generali progressivamente affermati con le altre direttive di protezione dei consumatori (il cui ambito di applicazione è, invece, delineato con un criterio c.d. soggettivo, attenuto al consumatore quale persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale e professionale).

 

This research analyzes the regulatory framework resulting from the transposition of the Directives 2008/48/CE e 2014/17/UE, concerning the credit agreements for consumers, with special reference to the consequences for the misstatement of the APRC by credit institutions. The study notes that the italian legislator, transposing the Directive 2014/17/UE by D.Lgs. no. 72 of 21 april 2016, did not introduce a specific sanction for the misstatement of the APRC on credit agreements for consumers relating to residential immovable property, thereby forcing the courts to find a regulatory solution by way of interpretation. Taking the cue from a relevant case law collection, the author examines the conformity of several thesis with the criteria laid down in the Directive 2014/17/UE, which expressly commands to Member States to establish a system of sanctions effective, proportionate and dissuasive. Ultimately, by means of an italian-french law comparison, the research notes that the regulatory structure of the consumer protections transposed regarding the Directives 2008/48/CE and 2014/17/UE, (whose scope of application is defined by a criteria so-called objective, based on the typology and peculiarities of the credit operations), appears to be difficult to coordinate with the general principles progressively established by others Directives concerning consumer protection (whose scope of application is instead outlined by a criteria so-called subjective, based on the consumer as a person acting outside their trade, business or profession).