Manipolazione dell’Euribor e nullità contratti di finanziamenti a tasso variabile: “ci risiamo”!
1. Ancora una sentenza della Cassazione sui rapporti tra public e private enforcement del diritto della concorrenza nel mercato bancario-finanziario – 2. Il caso “Euro Interest Rate Derivatives” e gli accertamenti condotti dalla Commissione – 3. Alcuni chiarimenti sul procedimento di fixing dell’Euribor e sui possibili rischi di manipolazione – 4. I finanziamenti a tasso variabile non sono “contratti a valle”, neppure se stipulati da banche aderenti al cartello: la manipolazione dell’Euribor non è l’oggetto dell’intesa, ma semplice mezzo per trarre un vantaggio sul mercato dei derivati – 5. L’impossibilità di predicare la nullità dei contratti di finanziamento a tasso variabile (così come dei contratti derivati) conclusi da banche non aderenti al cartello – 6. Le condotte manipolative come fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c.: il diritto al risarcimento dei danni verso le banche autrici della manipolazione come rimedio esperibile anche dai clienti di banche terze – 7. Perché nel caso della manipolazione dell’Euribor il rimedio risarcitorio è preferibile, a livello sistemico, rispetto alla declaratoria di nullità parziale dei tassi variabili influenzati dalla manipolazione.
Il saggio esamina il tema dell'incidenza che il provvedimento della Commissione UE, che ha accertato l'esistenza di un cartello tra alcune delle principali banche europee al fine di alterare la concorrenza sul mercato dei derivati su tassi anche attraverso condotte orientate alla manipolazione del processo di determinazione dell'Euribor, può avere sui contratti di finanziamento a tasso variabile che abbiano assunto come parametro di riferimento l'Euribor manipolato. L'autore critica la posizione assunta dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 13 dicembre 2023, secondo cui i contratti in questione, anche quando conclusi da banche estranee al cartello, sarebbero nulli in quanto contratti a valle di una intesa restrittiva della concorrenza. Nel saggio si sottolinea come nel caso in esame non si possa parlare di contratti a valle dell'intesa, dal momento che quest’ultima non riguardava il mercato dell'erogazione dei finanziamenti ma il mercato dei derivati su tassi, e come la tutela dei contraenti pregiudicati per aver subito delle condizioni di credito deteriori per effetto della manipolazione dell'Euribor si debba ricercare, invece, sul piano di una ordinaria azione di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., neppure riconducibile alla disciplina speciale del private enforcement del diritto della concorrenza, da proporre nei confronti delle banche autrici della manipolazione tanto da parte dei clienti di queste ultime tanto dai clienti di banche terze.
The essay examines the issue of the impact that the EU Commission's ruling, which ascertained the existence of a cartel among some of the major European banks with the aim of altering competition in the interest rate derivatives market also through conducts aimed at manipulating the Euribor determination process, may have on variable-rate financing contracts that have taken the manipulated Euribor as a benchmark. The author criticises the position taken by the Italian Supreme Court in its order of 13 December 2023, according to which the contracts in question, even when concluded by banks extraneous to the cartel, would be null and void as contracts downstream of an agreement restricting competition. In the essay, it is emphasised that in the case in question it is not possible to speak of contracts downstream of the cartel, since the latter did not concern the customer financing market but the interest rate derivatives market, and how the protection of the contracting parties prejudiced for having suffered deteriorating credit conditions as a result of the manipulation of the Euribor must be sought, instead, at the level of an ordinary action for damages pursuant to Article 2043 of the Civil Code, which does not even fall within the special discipline of the private enforcement of competition law, to be brought against the banks responsible for the manipulation both by their customers and by the customers of third-party banks.