ISSN: 2279–9737

Mutuo fondiario e nuove forme di consegna del denaro

Daniela Marcello, Ricercatore in Diritto Privato, Università degli Studi di Firenze
Sommario: 

1. Il contratto di mutuo fondiario tra contratto reale e consensuale. Premessa. 2. I casi. 3. La consegna del denaro tra realità e disponibilità giuridica. 4. Il problema del deposito cauzionale e del pegno infruttifero a garanzia degli adempimenti del mutuatario e/o del verificarsi delle condizioni dedotte in contratto. Il panorama giurisprudenziale. 5. Il valore della quietanza nella vicenda del perfezionamento del mutuo. 6. L’interpretazione della volontà negoziale contratto di mutuo condizionato. 7.Conclusioni.

Abstract: 

La progressiva dematerializzazione della ricchezza e le nuove forme di pagamento, sempre più virtuali piuttosto che reali, mettono alla prova categorie tradizionali come quella dei contratti reali, oppure concetti giuridici come la consegna.
Nel contratto di mutuo fondiario, la difficoltà più impegnativa è quella che si trova ad affrontare l’interprete chiamato a valutare nel caso concreto le modalità attuative di siffatto contratto, con esiti che spesso si presentano discordanti e suscitano per tale ragione incertezza in ordine alla affidabilità di certe prassi seppur consolidate. 
Le decisioni emesse durante la fase giudiziale dell’esecuzione forzata del contratto di mutuo fondiario rappresentano un osservatorio privilegiato attraverso il quale indagare le modalità attuative della consegna del denaro ai fini della distinzione tra il contratto reale e il contratto consensuale. Infatti, come noto, nel caso di inadempimento del beneficiario, l’istituto erogatore può procedere ad esecuzione forzata sulla base del contratto, che è titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.. sicché i giudici dell’esecuzione sono chiamati a decidere dell’efficacia esecutiva del titolo azionato ex art. 474 c.p.c. nonché a giudicare anche del valido e compiuto perfezionamento del contratto di mutuo quando sorgano contestazioni inerenti al titolo, le quali sono sovente proposte nella fase cautelare e/o di merito del giudizio di opposizione all’esecuzione.
Le due ordinanze oggetto di indagine sono entrambe rese nell’ambito di procedimenti di opposizione all’esecuzione in fase di reclamo: una del Tribunale di Lecce del 20.09.2019, un’altra del Tribunale di Avezzano del 27.06.2019 e sono emblematiche di un contrasto giurisprudenziale, che seppur potrà presentarsi soltanto apparante, testimonia le difficoltà interpretative in ordine alle prassi applicative dell’istituto in esame.