La portabilità del debito commerciale: il così detto replacing
1. Note introduttive. – 2. La sequenza economica dell’operazione. – 3. Il pagamento del terzo. – 4. La surrogazione per pagamento. – 5. La permanenza della natura commerciale del debito. – 6. La surrogazione per volontà del debitore e il problema della quietanza qualificata. – 7. La variante fondata sull’accollo interno e sulla surrogazione legale. – 8. Il replacing come contratto atipico: meritevolezza e limiti. – 9. Differenze rispetto alla cessione del credito, al factoring e al confirming domestico. – 10. Opponibilità, eccezioni e garanzie. – 11. Profili di rischio e presìdi redazionali. – 12. Considerazioni conclusive.
Il saggio esamina il così detto replacing, tecnica negoziale mediante la quale il debitore commerciale si procura un nuovo creditore, di regola un intermediario finanziario. Questi soddisfa il creditore originario, subentra nel credito e accorda una diversa articolazione temporale dell’adempimento. Il quesito centrale consiste nello stabilire se l’operazione estingua il debito di fornitura e faccia sorgere un autonomo obbligo di rimborso, ovvero realizzi una successione nel lato attivo del rapporto, idonea a conservarne natura, accessori, garanzie ed eccezioni. La figura, che può assumere la veste del contratto atipico meritevole di tutela, trova il proprio fondamento nella surrogazione per pagamento. Lo strumento può essere la surrogazione per volontà del debitore (art. 1202 cod. civ.), che esige però la quietanza qualificata. Può essere, in alternativa, la variante fondata sull’accollo interno e sulla surrogazione legale (art. 1203, n. 3, cod. civ.). Il replacing si distingue dalla cessione del credito, dal factoring e dal confirming domestico, in ragione dell’iniziativa del debitore. Si sostiene, infine, che la natura commerciale del debito si conservi sul piano civilistico, contabile e fiscale soltanto se l’operazione non introduca gli indici tipici del rapporto di provvista finanziaria.
The essay examines so-called replacing, a contractual technique whereby a commercial debtor procures a new creditor, usually a financial intermediary. The latter pays the original creditor, takes over the claim and grants the debtor a different timing of performance. The central issue consists in determining whether the transaction extinguishes the supply debt and gives rise to a separate repayment obligation, or rather brings about a succession on the creditor's side of the obligation, capable of preserving its nature, accessory rights, security interests and defences. The figure, which may take the form of an innominate contract deserving legal protection, rests on subrogation upon payment. The instrument may be debtor-initiated subrogation (Article 1202 of the Italian Civil Code), which however requires a qualified receipt. Alternatively, it may be the variant based on an internal assumption of the debt (accollo interno) and on legal subrogation (Article 1203, no. 3, of the Civil Code). Replacing is distinguished from the assignment of receivables, factoring and domestic confirming, since the initiative lies with the debtor. Lastly, the essay argues that the commercial nature of the debt is preserved under civil, accounting and tax law only where the transaction does not introduce the hallmarks of a funding relationship.