La Corte di Giustizia UE si pronuncia sulla Direttiva Collateral
1. Il caso e le questioni pregiudiziali comunitarie. 2. Le obbligazioni pecuniarie estranee ai sistemi di pagamento e regolamento titoli e l’opponibilità della garanzia alla procedura concorsuale. 3. Direttiva Collaterale principio della par condicio creditorum. 4. Il potere dello Stato membro di estendere in sede di recepimento l’applicazione soggettiva della Direttiva Collateralalle persone fisiche e l’utilizzazione della Direttiva per invalidare una clausola di garanzia finanziaria pignoratizia basata sulla legge nazionale con la medesima contrastante.
La sentenza del 10 novembre 2016 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, C-156/15, costituisce il primo arresto sulla cd. Direttiva Collateral (2002/47/CE), che disciplina i contratti di garanzia finanziaria. Si tratta della pronuncia su un rinvio pregiudiziale da parte di un giudice lettone, che costituisce l’occasione per riflettere sui temi quale la progressiva estensione dell’ambito oggettivo di applicazione della disciplina in discorso - che ha assunto progressivamente le vesti di disciplina generale delle garanzie reali sulle attività finanziarie - i limiti soggettivi di applicabilità della disciplina, ed infine le sfumature di compatibilità dell’autotutela che la stessa prevede con il principio generale della par condicio creditorum.
The decision no. C-156/15, is the first judgment rendered by the Court of Justice of the European Union with regard to the “Financial Collateral Directive” (no. 2002/47/ EC), which governs financial collateral arrangements. It is a preliminary ruling referred by a Latvian judge which is an opportunity to reflect on issues such as the progressive extension of the objective scope of application of the discipline - which has gradually taken on the role of a general discipline of collaterals (garanzie reali) on financial assets - the subjective limits of applicability of it, and finally the nuances of compatibility of the self-protection that the same provides to the creditor with the general principle of par condicio creditorum.