Contenzioso in tema di anatocismo bancario: gli strumenti probatori per dimostrare l’esistenza di un fido e la valenza probatoria della Centrale dei rischi. Nota a ordinanza Tribunale di Torino, 25 giugno 2014.
Il tema dell’onere probatorio, con riferimento alle controversie in materia di anatocismo, è di non poco conto, come emerge dall’ordinanza in commento del Tribunale di Torino. L’A. critica l’impostazione adottata dal Tribunale che tende a gravare di oneri sproporzionati il cliente della banca, con specifico riferimento alla prova dell’esistenza di un fido. In conformità alla posizione sostenuta dalle Sezioni Unite della Cassazione, l’A. sottolinea che la ripartizione dell’onere probatorio debba seguire il principio generale di “vicinanza della prova”, ispirato dagli articoli 24 e 3 della Costituzione. Secondo la “riferibilità della prova” dunque è la banca ad avere l’immediata disponibilità del mezzo probatorio ed è in questo contesto che viene introdotta una breve digressione sulla Centrale dei rischi. Quest’ultima, per via delle funzioni per cui è stato costituita e del sistema informativo relativo agli affidamenti concessi, assume la forma di “prova privilegiata”.
In conclusione viene analizzato il fenomeno della c.d. “continuità dei conti correnti” in base al quale la modifica di numero di conto corrente per i saldi debitori e creditori del rapporto banca cliente, non determina né l’estinzione del rapporto né la novazione, ma integra semplicemente un’operazione contabile
The burden of proof’s theme, with respect to compound interest litigation, is quite significant, as shown from the commented order of Turin’s Tribunal. The author criticizes the approach taken by the Tribunal which determines disproportionate burdens on bank’s client, with a specific reference to the proof of the existence of a credit limit. In accordance with the position of the Joined Chambers of Italian High Court, the author points out that distribution of the burden of proof has to join the general principle of “vicinanza della prova (proximity of the proof)”, inspired by articles 24 and 3 of Constitution. So, according to “traceability of proof” the bank has the immediate availability of the means of proof and in this context it is introduced a short digression on “Centrale dei rischi”. The latter takes the shape of “privileged proof”, because of the function for which it was established and the information system related to credit limits.
In conclusion, it is analysed the phenomenon of “continuity of bank accounts” (“continuità dei conti correnti”). According to this principle the modification of bank account number, referring to debit and credit balances of realationship between bank and client, does not lead either to the termination of the contractual relation or novation, but it just consists in an accounting operation