ISSN: 2279–9737

Il "principio di graduazione" in Cassazione (commento a Cass. 27 ottobre 2015, n. 21887)

Gioacchino La Rocca, Professore Ordinario di Diritto privato, Università degli Studi di Milano "Bicocca"
Abstract: 

La sentenza 27 ottobre 2015 n. 21887 la Corte di cassazione qui commentata si esprime sul “principio di graduazione” in merito alla protezione dei clienti nell’ambito dei servizi di investimento. Per comprendere pienamente il tema oggetto della sentenza si deve partire dal presupposto che le asimmetrie informative devono essere combattute perché si pongono in insanabile conflitto con il principio di eguaglianza (art. 3, Costituzione), che è principio cardine di tutti gli ordinamenti occidentali e che sicuramente si configura come inderogabile principio di ordine pubblico dell’ordinamento interno italiano. In questa prospettiva, l’art. 4 n. 10 di MiFID considera come clienti tutte le categorie: persone, enti, grandi imprese e pertanto si disapplicano i principi di parità delle parti e autoresponsabilità, sostenuti dalla letteratura vetero liberista. Questo conseguentemente si riflette sull’efficacia della autodichiarazione di operatore qualificato, i quali non si sottraggono alla disciplina di tutela degli investitori. In altre parole, la rinuncia da parte del cliente a gran parte della sua tutela, quando è inserita in un formulario predisposto dall’intermediario, ricade necessariamente nell’applicazione dell’art. 1341 c.c., e pertanto deve ragionevolmente rispondere ad un preciso interesse del rinunciante.

 

The Court of Cassation judgment no. 21887 is about the “principle of graduation” regarding the investor protection in the field of investment services regulation. Information asymmetries issue is relevant in order to fully understand the topic of this ruling, because they pose an irremediable conflict with the principle of equality (Article 3 of the Italian Constitution), which is the cardinal principle of all Western legal systems and which certainly, the Italian domestic law is a mandatory principle of public order. In this perspective, art. 4 n. 10 of MiFID considers any natural or legal person to whom an investment firm provides investment and/or ancillary services; thus natural or legal persons, organizations, large companies. Therefore, both the “parity of parties” principle and self-responsibility principle, supported by the old liberal literature, are misapplied. Consequently, the “eligible counterparty” declaration fall into investor protection’s regime. In other words, this declaration is also regulated by art. 1341 c.c. when a standard form includes it. For these reasons, the declaration is valid when it reasonably responds to a specific interest of the client.