ISSN: 2279–9737

Sui presupposti della revocatoria ordinaria della scissione: la prima pronuncia della Cassazione

Cass., 4 dicembre 2019, n. 31654 - est. Scotti
Luca Serafino Lentini, Dottorando di ricerca in Diritto commerciale, Università Cattolica del Sacro Cuore
Sommario: 

1. Fatti di causa. – 2. Il principio di diritto affermato dalla sentenza e la sua effettiva rilevanza nomofilattica. – 3. Sui presupposti normativi dell’azione revocatoria avente per oggetto la scissione societaria. – 3.1. ...(Segue): in particolare sull’atto di disposizione e sul rapporto con la cessione d’azienda. – 3.2. ...(Segue): e sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore

Abstract: 

Rispetto ad un contrasto sempre più aperto nella giurisprudenza di merito, la Cassazione (Cass., 4 dicembre 2019, n. 31654) si esprime per la prima volta sul tema dell’ammissibilità dell’azione revocatoria ordinaria della scissione, risolvendo la questione in senso positivo.

La pronuncia, pur con alcuni limiti necessari che derivano dalla fattispecie concreta, è senz’altro indicativa e condivisibile nella misura in cui evidenzia la compatibilità tecnica della revocatoria con la scissione societaria.

In particolare la motivazione è centrata sulla natura pregiudizievole dell’atto per il creditore e sull’irrilevanza, sotto tale profilo, della responsabilità solidale delle società beneficiarie.

Di ulteriore interesse risulta il fatto che, nel caso concreto, la scissione sia preceduta da un conferimento d’azienda: entrambi i negozi vengono trattati dalla Cassazione in maniera sostanzialmente equivalente, a conferma dell’identità di risultato cui gli stessi possono condurre in termini di danno per il creditore.

 

The Court of Cassation ruled in favour the admissibility of clawback actions against corporate demergers, in its first decision over an issue which had been extensively debated in lower courts (Cass., 4 December 2019, n. 31654).

Albeit constrained by the specific circumstances of the case at hand, the judgment is however commendable in that it underlines the technical compatibility of clawback actions and demergers.

In particular, the reasoning is centred on the detriment which demergers may cause to the company’s creditors, and on the ineffectiveness of remedies currently afforded by Italian law, such as the joint liability of recipient companies.

It is also interesting to note that, for the purposes of clawback, the Court considers demergers as substantively equivalent to a transfer of undertakings, thereby implicitly confirming how both transactions may be equally detrimental to creditors.