Crisi, insolvenza, insolvenza prospettica, allerta: nuovi confini della diligenza del debitore, obblighi di segnalazione e sistema sanzionatorio nel quadro delle misure di prevenzione e risoluzione
1. Insolvenza, fallimento, liquidazione giudiziale. 2. La crisi quale fattispecie ordinante del c.c.i.i.. 3. Crisi, insolvenza ed insolvenza prospettica 4. La rilevazione della crisi nella gestione dell’impresa. 5. La rinnovata diligenza del debitore nella prestazione di prevenzione nella risoluzione della crisi. 6. Obblighi di segnalazione degli organi di controllo e dei creditori pubblici qualificati. 7. L’obbligo di comunicazione delle banche e valutazione del merito di credito. 8. Le novità del sistema sanzionatorio. 9. Riflessioni conclusive
Con il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, la crisi trova per la prima volta una propria definizione a livello normativo, al pari dell’insolvenza, che trova definizione nella Legge Fallimentare e applicazione anche nel coevo Codice Civile. La crisi, oltre ad acquisire una propria identità semantica, diviene il perno attorno al quale viene costruito il nuovo Codice della crisi, il cui obiettivo è prevenire ed evitare l’insolvenza e, solo secondariamente, disciplinarla. Al fine di rendere tale obiettivo possibile, il Codice introduce nuovi strumenti volti a far emergere tempestivamente la crisi di impresa e a ricercare le misure più idonee alla sua composizione, quali le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. Viene così estesa la misura della diligenza richiesta all’imprenditore e agli altri soggetti che partecipano alla regolazione della crisi, imponendo al primo nuovi obblighi organizzativi e ai soggetti qualificati obblighi di segnalazione degli indizi di crisi, accompagnati da uno specifico impianto sanzionatorio volto a rendere efficaci i nuovi strumenti previsti dal Codice.
With the Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, the crisis finds its own definition for the first time at the regulatory level, like insolvency, which finds definition in the Legge Fallimentare and also applies in the coeval Codice Civile. The crisis, in addition to acquiring its own semantic identity, becomes the pivot around which the new Crisis Code is built, the aim of which is to prevent and avoid insolvency and, only secondarily, to discipline it. In order to make this objective possible, the Crisis Code introduces new tools aimed at promptly highlighting the corporate crisis and seeking the most suitable measures for its composition, such as alert procedures and assisted settlement of the crisis. The measure of diligence required of the entrepreneur and of the other subjects participating in the regulation of the crisis is thus extended, imposing on the former new organizational obligations and on the qualified subjects reporting obligations for the indications of crisis, accompanied by a specific sanctioning system aimed at making effective the new tools provided by the Code.