Prospettive e problemi del credito pandemico coperto da garanzia statale
Prospettive – 1. Il «prezzo» del credito da pandemia nell’inquadramento della Banca d’Italia – 2. (Segue). Non condivisibilità dell’impostazione. – 3. La prospettiva del decreto: la garanzia statale. – 4. (Segue): il ruolo delle banche. – 5. La ricerca della finalità prevalente. – Transito – 6. Idem. – Profili problematici. – 7. Sui contorni della garanzia Sace. – 8. Garanzia Sace e privilegio. – 9. La regolazione del «prezzo» del credito. – 10. (Segue): il «prezzo» del preammortamento. – 11. Il problema della «rinegoziazione». – 12. Il plesso decisionale privato - pubblico (dal rischio alla valutazione del credito).
Confrontandosi con le misure di sostegno antipandemico introdotte dal decreto liquidità nella forma di garanzia statale su crediti concessi dalle banche, il saggio si compone di due parti. La prima parte, esaminata criticamente la tesi (affacciata da esponenti della Vigilanza) per cui in questo momento a contare è solo l’accesso al credito a prescindere da ogni altro profilo (quale pure quello della sostenibilità dell’erogato), constata che l’intervento del decreto liquidità persegue, in realtà, due obiettivi di mercato: quello della stabilità del sistema bancario e quello del sostegno alle attività danneggiate dalla pandemia. Nell’alternativa su quale sia, tra i due, l’obiettivo finale e quale invece quello strumentale, o comunque «accessorio», il saggio – sottolineata l’incertezza di più parti dell’intervento legislativo, la problematicità di livello tecnico della normazione e la necessità, in ogni caso, di un forte lavoro ermeneutico – espone i vari argomenti sulla base dei quali va a conti fatti ritenuta prioritaria e prevalente la tutela della domanda di credito. La seconda parte analizza una serie di profili relativi alle tre principali tipologie organizzative assistite dalla garanzia di cui al decreto (fascia più alta per entità del credito concesso; intermedia; credito sino a 25 mila euro), portando al pettine i nodi problematici che la regolamentazione di tali figure – sviluppata dal legislatore secondo linee separate e tra loro ben poco comunicanti – mette subito in evidenza. Tra questi vanno in particolare segnalati i rilievi circa: la rigidità e complicatezza di un sistema che, per larga parte, si affida a strutture di garanzia statale di solo parziale copertura del credito concesso; l’insufficienza della disciplina di contenimento del «prezzo» del credito garantito; l’erroneità di una normativa indifferente alla quantità di danaro richiesta al debitore nel primo periodo di esecuzione del rapporto (come appunto caratterizzato, in via tendenziale, da uno stato di maggiore difficoltà economica di questi); le lacunosità della regolamentazione circa l’utilizzo della garanzia statale in punto di rinegoziazione dell’esposizione pregressa; la vaghezza della regolazione circa l’eventuale rilevanza negoziale della mancanza, nel prenditore, dei requisiti stabiliti dalla legge; l’esigenza di valorizzare la diligenza professionale delle banche nelle attività da loro effettuate anche nell’interesse del garante Stato; e così, prima di tutto, in tema di valutazione del merito di credito e di monitoraggio delle condizioni del prenditore durante l’arco di svolgimento del rapporto; la peculiarità di un sistema di governo della rivalsa, che trascura di apportare il «vantaggio» del privilegio, per affidarsi al sistema del «pari concorso» di cui all’art. 1205 c.c.
The essay consists of two parts and deals with the anti-pandemic measures introduced by Italian Decree-Law no. 23/2020 (Decreto Liquidità) in the form of state-guaranteed banks loans. In the beginning, the author contests the idea expressed by the head of the Supervisory Authority (Banca d’Italia) that “all that counts” is access to the funds, regardless of any other profile (such as the sustainability of the loan). The first part of the essay notes that the government measures pursue two market objectives, on the one hand the stability of the banking system and, on the other hand, the support for the business activities damaged by the pandemic, and sets out the various arguments based on which the latter is to be considered the prevalent objective, thus overcoming the uncertainty of several parts of the intervention, the technical problems concerning the standardization and the need for a strong work by the interpreter. The second part analyzes the three categories of state-guaranteed banks loans (high-end segment; intermediate segment; credit up to 25 thousand euros), and stresses the questions rising from the piece of legislation. Among the most important, the following should be pointed out: the complexity of a system which relies, for the most, on state guarantee that covers only partially the credit granted; the lack of a mechanism suitable to determine a low price of such loans; the need to exempt the debtor from onerous payments in the first period of the contractual relationship; the regulation gaps concerning the renegotiation of the debt that has built up before the emergency; the regulation vagueness regarding the possible relevance of the lack, in the borrower, of the requirements established by law; and the need to enhance the banks professional diligence in the activities carried out also in the interest of the guarantor-State.