ISSN: 2279–9737

Causa concreta e negozio fiduciario di intestazione di quote. Appunti

Cass., ord. 23 settembre 2019, n. 23609 - rel. Dolmetta
Benedetta Bonfanti, Dottoranda di ricerca in Diritto civile, Università Cattolica del Sacro Cuore
Sommario: 

1. La fattispecie concreta e l’iter giudiziale. – 2. Il tratto innovativo dell’ordinanza. – 3. Il paradigma delle società di comodo e la ricostruzione giurisprudenziale. – 4. (Segue): le opinioni della dottrina. – 5. Il criterio della c.d. causalità diretta. – 6. L’applicazione del criterio al negozio di cessione di quote sociali.  

Abstract: 

La fattispecie concreta giunta al vaglio della Suprema Corte ha ad oggetto uno schema negoziale composto da un duplice profilo di «interposizione»: uno soggettivo, attuato mediante un negozio fiduciario (Caia assume la titolarità del 98% delle quote delle società per un dato periodo, terminato il quale si obbliga a ritrasferirle a Tizio) e uno «oggettivo», conseguente alla tipologia di negozio utilizzato dalle parti (cessione delle quote in luogo del trasferimento della titolarità di un immobile, unico bene appartenente al patrimonio sociale). Il Collegio, nell’ordinanza interlocutoria commentata, interrogato in merito alla forma che debba rivestire l’operazione esposta, ha chiarito come il passaggio preliminare sia costituito dall’identificazione dei presupposti alla presenza dei quali la disciplina applicabile al rapporto debba essere individuata facendo riferimento al negozio «diretto» (trasferimento fiduciario del bene immobile) in vece che a quello «indiretto» (cessione fiduciaria delle quote sociali). A questo fine ha indicato come criterio utile alla soluzione del quesito quello della c.d. causalità diretta. 
L’ A., nel commento, approfondisce la nozione di «interposizione oggettiva» coniata nel provvedimento. In specie, la prima parte degli appunti è dedicata alla ricognizione del paradigma ricostruttivo prevalente in relazione a fattispecie sovrapponibili: la società di comodo (parr. 3 e 4); la seconda, all’approfondimento dell’innovativo criterio introdotto dall’arresto in parola, costituito dalla c.d. causalità diretta (parr. 5, 6 e 7). 

 

The specific case examined by the Court of Cassation concerns a contract composed by a double level of interposition: a subjective one, implemented by a trust (Caia has the entitlement of the shares for a period, at the end of which she has to transfer back to Tizio) and an objective one, carried out by the contract type (the transfer of shares instead of the sale of real estate property, the only good that composes the corporate assets). The Court of Cassation, in the judgment in question, has been asked to pronounce about the shape needed for this kind of deal. 
The A., in the comment, deepens the innovative criterion shown by the Court to solve the question: the direct causality.